(massima n. 1)
I vizi dell'ordinanza di vendita, disposta dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 569 c.p.c., derivanti da vizi di atti prodromici, denunciati dall'esecutato — nella specie inefficacia del pignoramento, ai sensi dell'art. 497 c.p.c., per tardività dell'istanza di vendita, a sua volta viziata per non esser stato rispettato il termine previsto dall'art. 498 c.p.c. nell'avvisare il creditore iscritto — e non ancora decisi dal giudice dell'opposizione, possono esser fatti valere soltanto se detta ordinanza è stata anch'essa tempestivamente opposta, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., perché nel procedimento esecutivo vige il principio dell'autonomia delle singole fasi di esso.