Il primo comma dell’articolo regola il
concorso dei genitori o di uno di essi coi fratelli e sorelle germani del defunto. La quota in cui succedono i genitori o uno di essi non può essere minore della metà. Anche la metà spettante ai genitori si deve calcolare sull'
id quod relictum aumentato dell'
id quod donatum, come nella successione necessaria.
Il secondo comma regola il
concorso dei genitori con fratelli e sorelle unilaterali del
de cuius o, in pari tempo, con costoro e con fratelli germani. È chiarito che la quota che spetta agli unilaterali è la metà della quota che effettivamente conseguono i germani (quota di fatto); ed è opportunamente specificato che il trattamento è identico nel caso in cui con gli unilaterali concorrano solo i genitori. Rimane sempre ferma la quota della metà a favore di questi ultimi.
Il terzo comma regola il
concorso di fratelli e sorelle, siano essi germani o unilaterali,
con gli ulteriori ascendenti. Viene anzitutto precisato che gli ulteriori ascendenti succedono in luogo dei genitori del
de cuius, non solo nel caso in cui i genitori siano premorti, ma ogni volta che essi
"non possono o non vogliono venire alla successione", e così nel caso che siano assenti, indegni, o rinuncino alla successione.
Viene quindi risolto nel senso della devoluzione agli ascendenti la grave questione che si agitava sotto l’impero del codice precedente, se cioè, in caso di rinuncia dei genitori, la loro quota dovesse accrescersi ai fratelli e sorelle del
de cuius, o se dovesse invece devolversi agli ascendenti ulteriori. Il vero è che qui, pur non trattandosi di un'ipotesi di rappresentazione - che, come istituto eccezionale, non può applicarsi oltre i casi previsti nell’art.
468, e quindi non può aver luogo a favore degli ascendenti - siamo in una materia che alla rappresentazione è molto vicina: tanto più vicina, in quanto viene ammessa la possibilità di rappresentazione anche nel caso di rinuncia. E va anche rilevato che già nel sistema del codice precedente la successione degli ascendenti ulteriori in concorso coi fratelli del
de cuius è stata raffigurata come un caso di vocazione indiretta.
Quanto alla
quota che si devolve agli ascendenti ulteriori, è quella stessa che sarebbe spettata ad uno solo dei genitori in mancanza dell’altro; come quella dei genitori, non può essere in nessun caso minore della metà. Si sono così risolti i dubbi che si agitavano intorno alla questione se agli ascendenti dovesse devolversi la quota spettante ad uno solo dei genitori o quella, eventualmente maggiore, che sarebbe spettata ad entrambi i genitori nel caso di concorso tra loro. E diciamo eventualmente, perché può darsi che la quota spettante ad un solo genitore sia la stessa di quella spettante ad entrambi: ciò avviene ogni volta che vi siano in concorso più di tre germani, perché allora agli ascendenti spetta sempre la metà, qualunque sia la soluzione che si adotti. Ma negli altri casi il dubbio importava diverse soluzioni pratiche: chi sosteneva che agli ascendenti, anche se delle due linee, spettasse sempre la porzione dell’ultimo genitore superstite; chi distingueva a seconda che gli ascendenti fossero di una sola o delle due linee, attribuendo loro nel primo caso la quota spettante ad un genitore, e nel secondo caso la quota spettante ad entrambi; chi, infine, limitava l’attribuzione di una sola quota virile all’ipotesi di concorso di fratelli con un unico ascendente, e attribuiva invece due quote se il concorso avvenisse con pluralità di ascendenti anche della stessa linea.
La soluzione disposta nell’art. 571 è la più logica: gli ascendenti ulteriori, siano uno o più, siano di linee diverse o di un’unica linea, conseguono la quota che sarebbe spettata all’ultimo superstite dei genitori; la devoluzione si fa per linee, se gli ascendenti sono di egual grado, o altrimenti al più vicino di grado senza distinzione di linee. In ogni caso agli ascendenti, come ai genitori, deve essere riservata la metà dell’eredità.
Pertanto:
a) se vi sia un solo ascendente, egli conseguirà una sola quota virile;
b) se vi siano entrambi gli ascendenti di una sola linea, si dividerà tra di essi una quota virile;
c) se vi siano uno o più ascendenti di ugual grado nelle due linee, gli ascendenti di una linea succederanno nella metà di una quota virile e gli ascendenti dell’altra linea nell’altra metà;
d) se vi siano più ascendenti di grado diseguale, il più vicino di grado conseguirà l’intera quota virile, senza distinzione di linea.