(1)A colui che muore senza lasciare prole, né fratelli o sorelle o loro discendenti(2) [467 ss. c.c.], succedono il padre e la madre in eguali porzioni, o il genitore che sopravvive [538, 644 c.c.].
Note
(1)
La norma si applica ai:
- genitori legittimi (v. Libro I, Titolo VII, Capo I del c.c.);
- genitori di figli legittimati (v. art. 468 del c.c.);
- genitori adottivi di minori di età (v. art. 6 e ss. L. 4 maggio 1983, n. 184).
La norma non si applica ai:
- genitori naturali, per cui vale quanto previsto dall'art. 578 del c.c.;
- genitori adottivi di maggiori di età o di minori di età nei casi particolari previsti dall'art. 44 e ss. L. 4 maggio 1983, n. 184. In tal caso sono i genitori della famiglia di origine ad avere il diritto di succedere al figlio.
- genitori legittimi (v. Libro I, Titolo VII, Capo I del c.c.);
- genitori di figli legittimati (v. art. 468 del c.c.);
- genitori adottivi di minori di età (v. art. 6 e ss. L. 4 maggio 1983, n. 184).
La norma non si applica ai:
- genitori naturali, per cui vale quanto previsto dall'art. 578 del c.c.;
- genitori adottivi di maggiori di età o di minori di età nei casi particolari previsti dall'art. 44 e ss. L. 4 maggio 1983, n. 184. In tal caso sono i genitori della famiglia di origine ad avere il diritto di succedere al figlio.