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Articolo 568 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Successione dei genitori

Dispositivo dell'art. 568 Codice Civile

(1)A colui che muore senza lasciare prole, né fratelli o sorelle o loro discendenti(2) [467 ss. c.c.], succedono il padre e la madre in eguali porzioni, o il genitore che sopravvive [538, 644 c.c.].

Note

(1) La norma si applica ai:
- genitori legittimi (v. Libro I, Titolo VII, Capo I del c.c.);
- genitori di figli legittimati (v. art. 468 del c.c.);
- genitori adottivi di minori di età (v. art. 6 e ss. L. 4 maggio 1983, n. 184).

La norma non si applica ai:
- genitori naturali, per cui vale quanto previsto dall'art. 578 del c.c.;
- genitori adottivi di maggiori di età o di minori di età nei casi particolari previsti dall'art. 44 e ss. L. 4 maggio 1983, n. 184. In tal caso sono i genitori della famiglia di origine ad avere il diritto di succedere al figlio.
(2) Tali discendenti succedono per rappresentazione (v. art. 467 ss. del c.c.).

Spiegazione dell'art. 568 Codice Civile

I genitori vengono alla successione solo in mancanza dei discendenti. Nessuna innovazione è qui apportata rispetto al codice precedente.

Va da sé che il padre o la madre adottivi non succedono al figlio, coerentemente al disposto dell’art. 304, e dato anche che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 300, l’adottato conserva i diritti e i doveri verso la sua famiglia d’origine: fra i diritti della famiglia d’origine è appunto compreso quello della successione al figlio.

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Consulenze legali
relative all'articolo 568 Codice Civile

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R. F. chiede
venerdģ 31/01/2025
“Quesito: un soggetto nato nel 1966 viene adottato con Decreto del 02/04/1969 (Adozione Ordinaria) e successivamente in data 19/02/1979 ottiene anche di escludere il cognome della famiglia originaria dal suo doppio cognome; non si sposa e non genera figli; a Gennaio 2024 il soggetto muore, lasciando a se superstiti, la madre adottiva novantenne ed i fratelli e sorelle naturali, tra i quali anche alcuni in egual maniera adottati a loro volta da altre famiglie; la domada è .........chi eredita in assenza di testamento?”
Consulenza legale i 04/02/2025
La disciplina dell’adozione si rinviene nella Legge 4 maggio 1983 n. 184, nota come Legge adozione, abrogativa della Legge n. 431/1967, per effetto della quale era stato inserito nel codice civile il Capo III del Titolo VIII, Libro I, rubricato “Dell’adozione speciale”.


Da tale testo normativo si desume che quattro sono i modelli di adozione voluti dal legislatore, a seconda delle diverse circostanze di fatto e dei diversi presupposti, e precisamente:
  1. adozione di persone maggiori di età, per la cui disciplina si applicano esclusivamente le norme dettate dal codice civile;
  2. adozione dei minori c.d. legittimante, disciplinata agli artt. 6-28 Legge adozione;
  3. adozione dei minori c.d. internazionale (artt. 2943 Legge adozione);
  4. adozione dei minori in casi particolari, ispirata alla disciplina di quella codicistica per i maggiorenni (artt. 4457 Legge adozione).

La forma di adozione che viene in considerazione nel caso in esame è, indubbiamente, quella di cui alla superiore lett. b), ovvero l’adozione di minori c.d. legittimante, per la quale valgono, sotto il profilo successorio, regole diverse da quelle dettate per il caso di adozione di persone maggiori di età.


Quest’ultima forma di adozione, infatti, non dà vita ad alcun rapporto civile tra adottante e famiglia dell’adottato né tra adottato e parenti dell’adottante, salve le eccezioni di legge, come risulta dall’art. 300 del c.c. (l’adottato conserva tutti i diritti e doveri verso la sua famiglia di origine).
Per tale ragione è previsto che, mentre l’adottato succede mortis causa all’adottante con gli stessi diritti dei figli legittimi, ai quali è equiparato ex artt. 536 e 567 c.c., l’adottante non può vantare alcun diritto successorio nei confronti dell’adottato (cfr. [art. 304 del c.c.).


Diversa, come si è prima accennato, è la situazione nel caso di adozione c.d. legittimante, definita anche speciale o di minori, per mezzo della quale il legislatore si è prefisso di tutelare gli orfani, i minori abbandonati o i bambini privi di adeguata assistenza dalla famiglia di origine (ovvero quella biologica), recidendo ogni legame dell’adottato con tale famiglia (è questa la ragione per cui gli artt. 6 e 7 Legge adozione richiedono la ricorrenza di presupposti soggettivi ben determinati).


A seguito di tale forma di adozione, l’adottato acquista ad ogni effetto, sia personale che patrimoniale, lo stato di figlio legittimo degli adottanti (c.d. effetto legittimante), cessando per converso i suoi rapporti verso la famiglia di origine (c.d. effetto risolutivo), salvi i divieti matrimoniali di cui all’art. art. 87 del c.c. (cfr. art. 27 Legge adozione).
Ciò significa che la famiglia adottiva diviene l’unica famiglia del minore e quest’ultimo perde qualsiasi diritto, anche successorio, nei confronti della famiglia d’origine.


In applicazione dei suddetti principi si avrà che, alla morte della persona adottata, troveranno applicazione, in assenza di testamento, le norme dettate dal codice civile in materia di successione legittima (artt. 566580 c.c.), ma con riferimento alla famiglia adottiva.
Pertanto, poiché nel caso in esame la de cuius non lascia coniuge né figli, ma solo la madre adottiva, è in favore di quest’ultima, peraltro legittimaria ex artt. 536 e 538 c.c., che andrà devoluta l’intera eredità, secondo quanto prescritto dall’art. 568 del c.c..
Ne resteranno, invece, esclusi i fratelli e le sorelle naturali, in conseguenza dell’effetto risolutivo che ha prodotto l’adozione con la famiglia di origine, a prescindere dalla circostanza che anche questi, a loro volta, risultino essere stati adottati da altre famiglie.