Che cosa significa "Consulente tecnico"?
È un soggetto che collabora con il giudice (consulente tecnico d'ufficio) o con le parti (consulente tecnico di parte) munito di particolare competenza tecnica che viene scelto tra gli iscritti in appositi albi.
Il consulente tecnico d'ufficio viene investito di una pubblica funzione, è nominato discrezionalmente dal giudice, e svolge attività talvolta sostanzialmente giurisdizionali, pur senza avere uno stabile rapporto d'impiego con lo Stato. Il consulente tecnico di parte può essere nominato da ogni singola parte, in assistenza o controllo dell'operato del C.T.U. Il consulente tecnico di parte, inoltre, partecipa alle udienze e alla camera di consiglio tutte le volte che vi interviene il consulente del giudice (v. art. 62 del c.p.c.), con la facoltà di prospettare, nell'interesse della parte, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche (v. art. 201, secondo comma, c.p.c.), eventualmente depositando una propria relazione scritta. Compito del consulente tecnico è sempre e solo controllare tecnicamente ed obiettivamente un assunto di una parte e mai può essere chiamato a risolvere dubbi (v. art. 191 del c.p.c.).
Il consulente tecnico d'ufficio viene investito di una pubblica funzione, è nominato discrezionalmente dal giudice, e svolge attività talvolta sostanzialmente giurisdizionali, pur senza avere uno stabile rapporto d'impiego con lo Stato. Il consulente tecnico di parte può essere nominato da ogni singola parte, in assistenza o controllo dell'operato del C.T.U. Il consulente tecnico di parte, inoltre, partecipa alle udienze e alla camera di consiglio tutte le volte che vi interviene il consulente del giudice (v. art. 62 del c.p.c.), con la facoltà di prospettare, nell'interesse della parte, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche (v. art. 201, secondo comma, c.p.c.), eventualmente depositando una propria relazione scritta. Compito del consulente tecnico è sempre e solo controllare tecnicamente ed obiettivamente un assunto di una parte e mai può essere chiamato a risolvere dubbi (v. art. 191 del c.p.c.).