(massima n. 1)
Qualora l'udienza stabilita, a norma dell'art. 569 c.p.c., per l'esecuzione della vendita con incanto degli immobili pignorati non abbia luogo per festività sopravvenuta o per impedimento del giudice dell'esecuzione o per qualsiasi altro motivo, l'esecuzione della vendita, a norma dell'art. 82 disp. att. c.p.c., s'intende rinviata d'ufficio alla prima udienza immediatamente successiva che sarà tenuta dal giudice dell'esecuzione e che risulta dal calendario giudiziario. Né varrebbe obiettare che l'art. 581 c.p.c. non qualifica espressamente come «udienza» la riunione per l'incanto, limitandosi a stabilire che «l'incanto ha luogo nella sala delle udienze pubbliche», giacché una seduta dell'organo giurisdizionale caratterizzata dalla partecipazione delle persone interessate deve qualificarsi come udienza.