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Articolo 568 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Determinazione del valore dell'immobile

Dispositivo dell'art. 568 Codice di procedura civile

Agli effetti dell’espropriazione il valore dell’immobile è determinato dal giudice avuto riguardo al valore di mercato sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall’esperto nominato ai sensi dell’articolo 569, primo comma.

Nella determinazione del valore di mercato l’esperto procede al calcolo della superficie dell’immobile, specificando quella commerciale, del valore per metro quadro e del valore complessivo, esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima, ivi compresa la riduzione del valore di mercato praticata per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto, e precisando tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d’uso e di manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo, nonché per le eventuali spese condominiali insolute. (1).

Note

(1) Articolo così modificato dal D. L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n.132.

Spiegazione dell'art. 568 Codice di procedura civile

Il D.L. 27.6.2015, n. 83, poi convertito senza ulteriori modifiche nella Legge n. 132/2015, ha riscritto tutto il contenuto della norma in esame.

Ai fini dell'espropriazione il valore dell'immobile è determinato dal giudice avuto riguardo al valore di mercato, sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall'esperto nominato ai sensi del primo comma di questa norma.

Nel determinare il valore di mercato, l'esperto procede al calcolo della superficie dell'immobile, specificando quella commerciale, del valore per metro quadro e del valore complessivo, esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima, ivi compresa la riduzione del valore di mercato praticata per l'assenza della garanzia per vizi del bene venduto, e precisando tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e di manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo, nonché per le eventuali spese condominiali insolute.

Alla luce del nuovo testo degli artt. 569, 173 bis, 490, 2° co., la nomina dell'esperto e la redazione di una relazione di stima, destinata alla diffusione al pubblico, costituiscono un necessario segmento della fase preparatoria della vendita.

L'esperto nominato per la stima rientra nella categoria degli “altri ausiliari del giudice”, a cui fa riferimento l'art. 68 del c.p.c.; egli non è, dunque, un ausiliare tipico quale il consulente tecnico di ufficio, ma l'affinità della funzione rispetto al consulente tecnico fa sì che all'esperto si estendano le disposizioni generali di cui agli artt. 61- 64 c.p.c.

A norma dell'art. 161, 1° co., disp. att., egli presta giuramento di bene e fedelmente procedere alle operazioni affidategli.
Al termine dello svolgimento dell'incarico, il giudice dell’esecuzione provvede alla liquidazione del compenso in suo favore, a norma dell'art. 13, D.P.R. 27.7.1988, n. 352, ossia con onorario a percentuale sul valore stimato.
La liquidazione, a norma degli artt. 52 e 53 disp. att., è compiuta dal giudice con decreto che costituisce titolo esecutivo nei confronti della parte obbligata a corrispondere il compenso.
Contro il decreto di liquidazione è ammesso il rimedio dell'opposizione al presidente dell'ufficio giudiziario competente.

Massime relative all'art. 568 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 13010/2016

Il perito di stima nominato dal giudice dell'esecuzione risponde nei confronti dell'aggiudicatario, a titolo di responsabilità extracontrattuale, per il danno da questi patito in virtù dell'erronea valutazione dell'immobile staggito, solo ove ne sia accertato il comportamento doloso o colposo nello svolgimento dell'incarico, tale da determinare una significativa alterazione della situazione reale del bene destinato alla vendita, idonea ad incidere causalmente nella determinazione del consenso dell'acquirente. (Nella specie, la S.C. ha escluso la responsabilità del perito in relazione ai costi sostenuti dall'aggiudicatario per la regolarizzazione urbanistica dell'immobile acquistato, maggiori rispetto a quelli indicati in perizia, evidenziando come gli stessi fossero ricollegabili ad una disattenzione dell'acquirente, che non aveva considerato la mancanza, pur rappresentata dall'ausiliario nel proprio elaborato, di alcuni documenti importanti ai fini della valutazione di tali oneri).

Cass. civ. n. 14774/2014

Il potere del giudice dell'esecuzione di disporre, prima della vendita all'incanto dell'immobile espropriato, la rinnovazione della c.t.u. ad esso relativa, in quanto troppo risalente nel tempo nonché palesemente inadeguata a rispecchiare il valore effettivo del bene sottoposto a vendita forzata, rientra tra i poteri discrezionali del giudice il cui esercizio o meno non è sindacabile sotto il profilo della violazione di legge.

Cass. civ. n. 4378/2012

In tema di esecuzione forzata, se, dopo il pignoramento di un immobile, la P.A. adotti un provvedimento che incide sulla disponibilità o sulla gestione di esso (nella specie, vincolo di inseparabilità da un immobile di rilievo storico-artistico delle collezioni d'arte ivi contenute), tale provvedimento non rende nullo il pignoramento, ma - essendo suscettibile di incidere sul valore dell'immobile - di esso si deve tenere conto nella stima del bene, nonché darne atto sia nell'ordinanza che nell'avviso di vendita.

Cass. civ. n. 1607/2012

In tema di esecuzione forzata, l'immobile, il cui valore deve essere determinato dal giudice, a norma dell'art. 568, terzo comma, c.p.c., coincide con quello che viene offerto in vendita come unico lotto, anche quando la vendita sia fatta in più lotti, non richiedendo né la disposizione in esame, né quelle che regolano la vendita senza incanto e con incanto, o la delega delle operazioni di vendita, che si proceda all'individuazione di un apposito e separato valore per ogni immobile che componga un lotto, qualora in questo vengano incluse più porzioni, a maggior ragione se considerate come un'unica unità immobiliare, senza che neppure rilevi l'attribuzione di dati catastali autonomi ad una o alcuna di tali porzioni. La mancata individuazione di un separato valore per ciascuna delle possibili componenti di un lotto può, piuttosto, rilevare esclusivamente ove si traduca nell'erronea determinazione del giusto prezzo di vendita del lotto unitariamente considerato.

Cass. civ. n. 9908/1998

Sulla validità dell'ordinanza di vendita all'incanto dell'immobile pignorato non incide la circostanza che il prezzo base sia fissato con riferimento ad una stima effettuata da esperto alcuni anni prima, e, quindi, verosimilmente inferiore al valore attuale di mercato, atteso che trattasi di dato indicativo, che non pregiudica l'esito della vendita e la realizzazione del giusto prezzo in esito alla gara fra gli offerenti.

Cass. civ. n. 1691/1975

Il valore dell'immobile pignorato può essere determinato dal giudice, ai sensi dell'art. 568, ultimo comma, c.p.c., anche con l'ausilio di un esperto (la cui nomina è un atto preparatorio). Salvo che non vi sia specifica opposizione nelle forme e nei termini di cui all'art. 617 c.p.c. contro quell'atto esecutivo che è l'ordinanza di vendita che stabilisce le modalità della vendita stessa, le osservazioni del debitore esecutato in ordine alle conclusioni dell'esperto e sulla stima dell'immobile non danno luogo ad un'opposizione in senso tecnico, e, se proposte con ricorso contenente anche motivi di opposizione all'esecuzione, devono, dal giudice di merito al quale la causa sia rimessa, essere dichiarate inammissibili.

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M.Luisa M. chiede
giovedì 09/06/2011 - Lazio
“Vorrei chiederVi a chi va l'eredità di mia cognata, morta da poco. Aveva un unico fratello, mio marito che è deceduto l'anno scorso. Io ho 2 figli. Anche i suoi genitori sono ancora vivi. Andrà tutto ai genitori o metà ai genitori e metà ai figli del fratello oppure tutto ai nipoti? Grazie per la Vs. risposta”
Consulenza legale i 10/06/2011

Si suppone, dal tenore del quesito, che il de cuius – cioè la signora defunta – sia deceduto senza lasciare prole, anche naturale, né coniuge. In tale ipotesi, in assenza di testamento, si apre la successione legittima a favore dei genitori e dei discendenti del fratello premorto del de cuius, a norma dell’art. 571 del c.c. e art. 467 del c.c.. Il concorso è regolato come segue: la metà del patrimonio (50%) spetta ai genitori viventi, l’altra metà ai figli del fratello premorto, che succedono per rappresentazione, per cui ciascuno avrà il 25%.