Il D.L. 27.6.2015, n. 83, poi convertito senza ulteriori modifiche nella Legge n. 132/2015, ha riscritto tutto il contenuto della norma in esame.
Ai fini dell'espropriazione il valore dell'immobile è determinato dal
giudice avuto riguardo al valore di mercato, sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall'esperto nominato ai sensi del primo comma di questa norma.
Nel determinare il valore di mercato, l'esperto procede al calcolo della superficie dell'immobile, specificando quella commerciale, del valore per metro quadro e del valore complessivo, esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della
stima, ivi compresa la riduzione del valore di mercato praticata per l'assenza della garanzia per
vizi del bene venduto, e precisando tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e di manutenzione, lo stato di
possesso, i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo, nonché per le eventuali spese condominiali insolute.
Alla luce del nuovo testo degli artt.
569,
173 bis,
490, 2° co., la nomina dell'esperto e la redazione di una
relazione di stima, destinata alla diffusione al pubblico, costituiscono un necessario segmento della fase preparatoria della vendita.
L'esperto nominato per la stima rientra nella categoria degli “altri
ausiliari del giudice”, a cui fa riferimento l'
art. 68 del c.p.c.; egli non è, dunque, un ausiliare tipico quale il
consulente tecnico di ufficio, ma l'affinità della funzione rispetto al consulente tecnico fa sì che all'esperto si estendano le disposizioni generali di cui agli artt.
61-
64 c.p.c.
A norma dell'art.
161, 1° co., disp. att., egli presta
giuramento di bene e fedelmente procedere alle operazioni affidategli.
Al termine dello svolgimento dell'incarico, il giudice dell’esecuzione provvede alla liquidazione del compenso in suo favore, a norma dell'art. 13, D.P.R. 27.7.1988, n. 352, ossia con
onorario a percentuale sul valore stimato.
La liquidazione, a norma degli artt.
52 e
53 disp. att., è compiuta dal giudice con decreto che costituisce
titolo esecutivo nei confronti della parte obbligata a corrispondere il compenso.
Contro il decreto di liquidazione è ammesso il rimedio dell'opposizione al presidente dell'
ufficio giudiziario competente.