(massima n. 1)
In tema di esecuzione forzata immobiliare, la mancata comunicazione al debitore del decreto con cui, a norma dell'art. 569 c.p.c., il giudice dell'esecuzione dispone l'audizione delle parti e dei creditori iscritti non intervenuti, costituisce vizio incidente anche sui successivi provvedimenti di aggiudicazione e di trasferimento del bene pignorato, deducibile con l'opposizione agli atti esecutivi nel termine di cui all'art. 617 c.p.c., il quale decorre dalla conoscenza legale dell'atto. La predetta nullitą, ancorché anteriore alla vendita, risulta opponibile all'acquirente del bene se (come nella specie), ne difetti la terzietą rispetto alle parti del procedimento, come quando la vendita stessa sia stata disposta in favore di uno dei creditori procedenti, non trovando in tal caso applicazione la regola generale di cui all'art. 2929 c.c.