La norma in esame disciplina l’offerta di acquisto nella vendita senza incanto.
Il suo contenuto è in certa misura discrezionale, e consiste nell'indicazione non solo del prezzo, che non può essere inferiore al valore di
stima, ma anche dei tempi e delle modalità di pagamento.
Proprio per tale suo contenuto, si ritiene che anche la valutazione del
giudice abbia maggiori margini di discrezionalità, in quanto un’offerta può non essere accolta perché meno conveniente di altre basate su un prezzo minore ma con modalità e tempi di pagamento più vantaggiosi.
Chiunque, tranne il
debitore, può presentare un’offerta di acquisto (dunque, anche il
creditore o il terzo assoggettato all’esecuzione ex
art. 602 del c.p.c.).
Il divieto nei riguardi del debitore opera anche se questi offre per interposta persona, purché si tratti di interposizione fittizia ed il terzo sia un mero prestanome del debitore; si ritiene, invece, che sia estranea alla
ratio del divieto l'ipotesi dell’interposizione reale, in cui il terzo acquista il bene pagandolo con denaro proprio, obbligandosi nel contempo a rivenderlo al debitore con patto di retrovendita.
E’ stato evidenziato che il divieto vale anche per gli eredi puri e semplici del debitore, mentre non opera per i congiunti né per il coniuge, anche se in regime di comunione legale dei beni.
Per quanto concerne le conseguenze della violazione di questo divieto, si ritiene che esso comporti l’impugnabilità dell’
aggiudicazione attraverso il rimedio della
opposizione agli atti esecutivi ex
art. 617 del c.p.c. (ovviamente, in caso di interposizione fittizia il termine decorre dalla scoperta dell’accordo fraudolento).
In ogni caso, si riconosce al giudice la facoltà di esercitare, fino all’emanazione del decreto di trasferimento, il proprio potere officioso di revoca dell’aggiudicazione, disponendo una nuova aggiudicazione ovvero dando corso alle successive fasi della vendita.
Secondo parte della dottrina, invece, la
ratio del divieto va individuata in ragioni di moralità pubblica, con la conseguenza che la sua elusione determina la radicale nullità dell’offerta e della sua aggiudicazione.
Per effetto delle riforme del 2005, l'offerta di vendita senza incanto è di regola irrevocabile, tranne che nelle ipotesi in cui il giudice ritenga, malgrado siano state presentate offerte valide ed efficaci, di passare al diverso sistema della vendita con incanto, oppure in seguito all'inutile decorso del termine di centoventi giorni dalla presentazione, nell'arco del quale la vendita dovrebbe senz'altro aver luogo, senza che l'offerta sia accolta.
Scopo di tale irrevocabilità è quello di garantire la partecipazione alla vendita dei soli soggetti effettivamente interessati, evitando così manovre speculative e accordi illeciti tra gli offerenti.
Il secondo comma della norma, invece, individua le ipotesi di
inefficacia dell’offerta, sanzione che comporta a carico dell'
offerente il divieto di partecipare alla vendita e che viene dal legislatore equiparata alla mancata presentazione dell'offerta stessa.
Tale sanzione è innanzitutto comminata per l'offerta depositata oltre il termine stabilito dal giudice con l'
ordinanza di vendita; altre ipotesi di inefficacia sono la fissazione di un prezzo inferiore a quello di stima e la mancata prestazione di
cauzione in misura non inferiore a un decimo del prezzo proposto.
Il nuovo terzo comma della norma in esame prevede che l'offerta, la quale deve contenere tutte le indicazioni previste al primo comma, debba essere presentata in busta chiusa, cosicché non è possibile conoscerne il contenuto prima dell'udienza dinanzi al G.E.
All'esterno della busta devono essere apposte poche annotazioni, così da non consentire di ricondurla alla procedura esecutiva cui l'offerta si riferisce; infatti, si leggeranno esclusivamente il nome di chi "materialmente" provvede al deposito, il nome del giudice o del professionista delegato e la data della vendita, sul presupposto che, quel giorno, il giudice o il professionista delegato terranno più di una vendita e che, pertanto, l'indicazione di quella data non avrà valenza significativa per individuare il procedimento.
Solo all'udienza il giudice, alla presenza degli offerenti, aprirà le buste e conoscerà il contenuto delle offerte.
L'art. 4, comma 8, lett. c) del D.L. 29.12.2009, n. 193, convertito, con modificazioni, con L. 22.2.2010, n. 24, ha sostituito il testo dell'
art. 173 quinquies delle disp. att. c.p.c., disponendo che la presentazione dell'offerta d'acquisto e della cauzione ai sensi degli artt.
571,
579,
580 e
584, nonché il versamento del prezzo, possono avvenire con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale e mediante la comunicazione, a mezzo di telefax o posta elettronica, di una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai predetti articoli, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici teletrasmessi.
Rimane inalterato per l'offerente l'onere di dichiarare la
residenza o eleggere il
domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale, a norma dell'
art. 174 delle disp. att. c.p.c., pena la comunicazione presso la
cancelleria dei provvedimenti che lo riguardino.