(massima n. 1)
L'ordinanza del giudice dell'esecuzione immobiliare che fissa l'udienza per l'autorizzazione della vendita, avendo natura preparatoria e di atto di direzione del processo, non è impugnabile, con l'opposizione agli atti esecutivi, per il mancato corredo della relativa istanza con i documenti indicati dall'art. 567 c.p.c., da parte del debitore, che in sede di osservazioni a norma dell'art. 569 può sollecitare la fissazione di un termine al creditore per il completamento di tale documentazione con la conseguente quiescenza della procedura sino alla produzione od integrazione della predetta documentazione.