(1)I genitori esercenti la responsabilità genitoriale hanno in comune l'usufrutto(2) dei beni del figlio [261], fino alla maggiore età o all'emancipazione.
I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all'istruzione ed educazione dei figli [147].
Non sono soggetti ad usufrutto legale:
- 1) i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro(3);
- 2) i beni lasciati o donati [769] al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;
- 3) i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto: la condizione però non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima [536];
- 4) i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale [321]. Se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a lui.