Sono soggetti alla trascrizione per gli effetti stabiliti dall'articolo 2644:
- 1) i contratti che trasferiscono la proprietà o costituiscono la comunione [2643, 2685, 2690; c. nav. 250, 865];
- 2) i contratti che costituiscono o modificano diritti di usufrutto o di uso o che trasferiscono il diritto di usufrutto [2686, 2689];
- 3) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti [2643 n. 5];
- 4) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti indicati dai numeri precedenti [2643 n. 13];
- 5) i provvedimenti con i quali nel giudizio di espropriazione si trasferiscono la proprietà o gli altri diritti menzionati nei numeri precedenti [2643 n. 6; c. nav. 643, 664, 665, 1055, 1068];
- 6) le sentenze che operano la costituzione, la modificazione o il trasferimento di uno dei diritti indicati dai numeri precedenti [2643 n. 14, 2686](1).
Note
(1)
Come per gli immobili (v. 2644), la trascrizione degli atti relativi ad alcuni beni mobili non è considerata un requisito di efficacia per il trasferimento del diritto di proprietà. Di conseguenza, la trascrizione dell'atto di vendita di un autoveicolo al Pubblico Registro Automobilistico, può essere validamente effettuato attraverso la mera forma verbale. Si tratta dunque di un semplice strumento legale di pubblicità, e da ciò discende il fatto che nell'ipotesi di una serie di vendite successive di un autoveicolo nella trascrizione nel P. R. A. può essere indicato soltanto il nome dell'ultimo proprietario.