(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
308 Relativamente alla norma, che sancisce la nullità della, disposizione testamentaria rimessa all'arbitrio del terze (
art. 631 del c.c.), è stato rilevato che, mentre nel secondo e nel terzo comma dell'articolo si contempla non soltanto l'arbitrio del terzo, ma anche quello dell'onerato, invece nel primo comma, si fa unicamente riferimento all'arbitrio del terzo. Ora, secondo quanto è stato osservato, se si segue il sistema del codice del 1865, che all'art. 834 parla solo di disposizioni rimesse all'arbitrio di un terzo, occorre limitarsi sempre a tale riferimento anche nei commi secondo e terzo dell'articolo, ma se si vuole contemplare esplicitamente l'ipotesi che la scelta possa essere affidata alla persona gravata dalla disposizione, occorre parlare dell'onerato anche nel primo comma. dell'articolo. Ma, sebbene la diversità di dizione possa fare apparire a prima vista un certo difetto di euritmia tra le varie parti dell'articolo, tuttavia mi sembra che essa sia giustificata. Basta considerare che sarebbe quanto mai strano far dipendere dall'arbitrio dell'erede l'indicazione dell'erede stesso, ciò che si verificherebbe se nel primo comma, oltre che nel terzo, si facesse menzione dell'onerato. In verità, nel primo comma la previsione dell'arbitrio dell'onerato sarebbe giustificata solo in relazione all'ipotesi dell'indicazione del legatario, in quanto è concepibile che la nomina del legatario sia rimessa all'arbitrio dell'erede o di altro legatario, nel caso di sublegato. Ma per queste ipotesi la nullità della disposizione risulta indirettamente dal secondo comma dell'articolo, il quale, stabilendo entro certi limiti la validità del legato in favore di persona da scegliersi dall'onerato o da un terzo, lascia argomentare la nullità del legato fuori di tali limiti. Neppure mi è sembrata fondata l'altra osservazione su questo stesso articolo, con la quale si è suggerito di stabilire che, se l'onorato o il terzo non possa o non voglia fare la scelta, questa deve essere fatta con sentenza del tribunale del luogo dell'aperta successione, sentito il pubblico ministero. Solo la materia di carattere contenzioso può esigere che i provvedimenti ad essi relativi siano presi con sentenza, mentre la. funzione di arbitratore, quale sembra doversi considerare quella di chi fa la scelta del legatario, può essere pro opportunamente esercitata nella forma semplice del decreto. Non sembra poi dubbia la convenienza di devolvere tale compito alla persona singola del presidente, il quale provvederà, assunte opportune informazioni, senza osservare formalità di procedura. E' stata, invece, approvata la differente disciplina dettata dal progetto per le due ipotesi previste negli articoli 173 e 174, corrispondenti agli attuali articolo 631 e
art. 632 del c.c.. Mentre infatti nella prima (determinazione della persona dell'erede o del legatario e della quota di eredità) la validità della disposizione si ha soltanto quando ricorrono le condizioni determinate dal secondo comma dell'art. 631, e negli altri casi non ha rilievo il fatto che l'arbitrio del terzo sia arbitrium rnerum o arbitrium boni viri, invece nella seconda (determinazione della cosa legata) la disposizione è valida ogni volta che la determinazione debba essere fatta arbitrio boni viri. E l'ipotesi contemplata nel capoverso dell'art. 632 (legato per remunerazione di servizi) non è un'eccezione al principio affermato nel primo comma, ma è appunto un cospicuo esempio di determinazione affidata all'arbitrium boni viri dell'onerato o del terzo. Ho poi coordinato la formulazione dell'art. 632, primo comma, con, quella dell'
art. 1349 del c.c..