Cass. civ. n. 29980/2021
I doni tra fidanzati, di cui all'art. 80 c.c., non essendo equiparabili né alle liberalità in occasione di servizi, né alle donazioni fatte in segno tangibile di speciale riconoscenza per i servizi resi in precedenza dal donatario, né alle liberalità d'uso, ma costituendo vere e proprie donazioni, come tali soggette ai requisiti di sostanza e di forma previsti dal codice, possono essere integrati anche da donazioni immobiliari, ivi comprese le donazioni indirette. Anche in questa eventualità, ai fini dell'azione restitutoria, occorre accertare sempre e soltanto che i doni siano stati fatti "a causa della promessa di matrimonio", e che si giustifichino per il sol fatto anzidetto, al punto da non trovare altra plausibile giustificazione al di fuori di questo. Tale circostanza opera nel contesto di una presupposizione, sicché ove sia accertato il sopravvenuto venir meno della causa donandi (in caso di donazione indiretta immobiliare fatta in previsione di un futuro matrimonio poi non celebrato) si determina la caducazione dell'attribuzione patrimoniale al donatario senza incidenza, invece, sull'efficacia del rapporto fra il venditore e il donante, il quale per effetto di retrocessione viene ad assumere la qualità di effettivo acquirente.
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L'acquisto di un appartamento da parte di uno dei nubendi, finanziato con denaro dell'altro, in previsione del matrimonio, è configurabile come donazione indiretta, che, in quanto finalizzata alle nozze, rientra nella previsione di cui all'art. 80 c.c.. Ne consegue che, ove il matrimonio non venga celebrato, essendo venuta meno la "causa donandi" si determina la caducazione dell'attribuzione patrimoniale al donatario senza che ciò incida sul rapporto fra venditore e donante, il quale, per effetto della retrocessione viene ad assumere la qualità di effettivo acquirente.
Cass. civ. n. 1260/1994
In caso di rottura del fidanzamento, presupposto essenziale per l'esercizio dell'azione di restituzione dei doni - che l'art. 80 c.c. riconosce al donante in relazione a qualsiasi promessa di matrimonio, sia tra persone capaci, sia tra minori non autorizzati, sia che la promessa sia vicendevole, sia che sia unilaterale – è la circostanza che i doni siano stati fatti «a causa della promessa di matrimonio», cioè nella presupposizione della celebrazione del futuro matrimonio, senza necessità di una particolare forma, né di pubblicità della promessa, conseguendone il diritto alla restituzione per la sola ipotesi che il matrimonio non sia stato contratto e senza alcuna rilevanza delle cause del mancato matrimonio.