(massima n. 1)
Il rilevante valore dell'oggetto donato, anche in relazione alle condizioni economiche del donante, mentre esclude la ricorrenza di una donazione di modico valore, ai sensi ed agli effetti dell'art. 783 c.c., non č ostativa alla configurazione di una liberalitą d'uso, secondo la previsione dell'art. 770 secondo comma c.c. (liberalitą che non costituisce donazione in senso stretto e si sottrae alla forma scritta), sussistendo tale ipotesi quando la elargizione si uniformi, pure sotto il profilo della proporzionalitą con dette condizioni economiche, agli usi e costumi propri di una determinata occasione, da vagliarsi anche alla stregua dei rapporti fra le parti e della loro posizione sociale. (Nella specie, trattavasi di anelli del valore di oltre cento milioni, dati in occasione di un «fidanzamento ufficiale», ed il giudice del merito, considerando che le parti appartenevano a famiglie benestanti, in un ambiente sociale abituato ad assegnare particolare solennitą a detta cerimonia, con regali di sensibile entitą, avevano ravvisato la liberalitą d'uso. La S.C., alla stregua del principio di cui sopra ha ritenuto corretta la statuizione).