(massima n. 1)
Per donazione remuneratoria deve intendersi l'attribuzione gratuita compiuta spontaneamente e nella consapevolezza di non dover adempiere alcun obbligo giuridico, morale o sociale per compensare i servizi resi dal donatario; pertanto, per la validitą della stessa, occorre che sia costituita con le forme di legge previste per la donazione.