(massima n. 1)
La liberalitā d'uso prevista dall'art. 770, comma 2, c.c., che non costituisce donazione in senso stretto e non č soggetta alla forma propria di questa, trova fondamento negli usi invalsi a seguito dell'osservanza di un certo comportamento nel tempo, di regola in occasione di festivitā, ricorrenze, ricorrenze celebrative nelle quali sono comuni le elargizioni, tenuto in particolare conto dei legami esistenti tra le parti, il cui vaglio, sotto il profilo della proporzionalitā, va operato anche in base alla loro posizione sociale ed alle condizioni economiche dell'autore dell'atto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto configurabile una liberalitā d'uso nella sporadica elargizione di somme di denaro tra soggetti legati da una relazione sentimentale, pur in mancanza, tra di essi, dell'elemento della convivenza). (Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 27/09/2013).