(massima n. 1)
Perché si abbia donazione remuneratoria, ai sensi del primo comma dell'art. 770 c.c., occorre che l'attribuzione patrimoniale venga effettuata come segno tangibile di speciale apprezzamento dei servizi in precedenza ricevuti, che alla detta attribuzione non venga data funzione o carattere di corrispettivo e che il donante si induca ad essa spontaneamente, pur sapendo di non esservi tenuto, né per legge né in adempimento di un'obbligazione naturale o di un uso del costume. Invece, perché tale figura debba escludersi e ricorra quella, prevista nel secondo comma del citato articolo, di semplice liberalità in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi, che donazione non è (o, quanto meno, che è figura che non comporta gli effetti normali della donazione) occorre che l'attribuzione venga effettuata in funzione di corrispettivo, o, in adempimento di un'obbligazione derivante dalla legge o in osservanza di un dovere nascente dalle comuni norme morali e sociali, e sussista una qual certa equivalenza economica fra il suo valore e quello dei servizi ricevuti dal disponente (la sola dichiarazione di questi, di avere effettuato l'attribuzione per compensare un servizio, non vale ad inquadrare il negozio nell'ambito delle previsioni del secondo comma del citato art. 770). Nei casi in cui l'elargizione da parte del donante sia diretta anche al soddisfacimento di prestazioni ricevute, l'intero rapporto è regolato in base al criterio della prevalenza, ricercando quale dei due accennati intenti si sia voluto principalmente perseguire.