(massima n. 1)
Come risulta dalla coordinazione delle norme contenute negli artt. 769 e 770 c.c., è riconducibile allo schema della donazione anche la cosiddetta donazione remuneratoria, nella quale l'atto di liberalità è determinato da ragioni di riconoscenza o da meriti particolari del donatario oppure dall'intenzione di remunerare un servizio specifico, malgrado che a tale remunerazione il donante non sia obbligato per legge né tenuto per l'uso o per il costume sociale. Per altro, ove la elargizione sia diretta anche al soddisfacimento di prestazioni ricevute, non ricevono sostanza due negozi distinti, da identificarsi, l'uno, in una datio in solutum proporzionale al valore normale dei servizi resi dalla persona che figura donataria e, l'altro, in una donazione, il cui oggetto sarebbe costituito dalla eccedenza rispetto al valore indicato. In tale ipotesi, invece, si è in presenza di un unico negozio, caratterizzato da una commistione causale, sollecitato da motivi molteplici, di natura in parte onerosa ed in parte gratuita, con la conseguenza che la regolamentazione del rapporto obbedisce al criterio della prevalenza; sicché, è da ritenere la figura della donazione remuneratoria, che esige la forma solenne richiesta per le donazioni tipiche, quando si dimostri la prevalenza dell'animus donandi e, in contrario, un negozio semplice a titolo oneroso, il quale richiede, per il trasferimento di beni immobili, l'atto scritto anche non pubblico, ad substantiam, allorché il fine remuneratorio assorba l'animus donandi.