(massima n. 1)
La liberalitą fatta per riconoscenza nei confronti del beneficiario (cd. donazione rimuneratoria) differisce dall'obbligazione naturale ex art. 2034, comma 1, c.c., la cui sussistenza postula una duplice indagine, finalizzata ad accertare se ricorra un dovere morale o sociale, in rapporto alla valutazione corrente nella societą, e se tale dovere sia stato spontaneamente adempiuto con una prestazione avente carattere di proporzionalitą ed adeguatezza in relazione a tutte le circostanze del caso.