È la donazione fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o, ancora, per speciale rimunerazione, alla quale il donante non è tenuto né per legge, né per uso, né per costume sociale. La donazione rimuneratoria non è revocabile per ingratitudine, né per sopravvenienza di figli. Il donatario non è tenuto agli alimenti a favore del donante. Il donante, infine, è tenuto alla garanzia per evizione fino alla concorrenza dell'ammontare degli oneri o dell'entità del servizio resogli dal donatario.