Un principio generale dei contratti traslativi è quello per cui la garanzia che il venditore deve al compratore ha due oggetti: il primo riguarda il pacifico possesso della cosa venduta; il secondo riflette i vizi o i difetti occulti della medesima. All’efficacia generale di tale principio è posta una deroga per la donazione. Già nel diritto romano il donante non era tenuto a garantire al donatario il pacifico possesso della cosa donata, e così stabilisce anche il codice attuale, ripetendo la norma di quello precedente.
La ragione di questa differenza fra contratto traslativo oneroso e contratto traslativo a titolo gratuito è la seguente: nel primo vi è uno scambio di prestazione e controprestazione, cioè vi è un equilibrio, perlomeno soggettivo, di prestazioni; invece nel secondo il vantaggio è tutto dalla parte del donatario. Se il pacifico possesso della cosa da parte del compratore viene ad essere turbato, l’equilibrio è rotto e l’azione di garanzia tende appunto a ristabilirlo; per le donazioni, invece, questo non occorre, mancando in esse ogni corrispettivo.
Al principio generale dell’irresponsabilità del donante per evizione il codice apporta tassative eccezioni, le quali, peraltro, costituiscono applicazione di principi generali. Infatti, nel caso di cui al n. 1, il donante è tenuto alla garanzia ex pacto; la sua responsabilità, perciò, non deriva dalla legge, ma dalla stessa volontà dell’obbligato. Nel caso previsto al n. 2 l’obbligo deriva ex delicto (come nel caso in cui il donante abbia donato quale propria cosa quella che sapeva aliena), oppure dal fatto personale del donante (se, per esempio, il donante, prima che il donatario abbia trascritto, alieni o doni la stessa cosa ad altri); anche qui la causa della responsabilità del donante dipende da una sua attività (delitto o quasi delitto) in applicazione del principio che ognuno è garante per il fatto proprio. Eccezione non è l’obbligo della garanzia imposta dal n. 3 nell’ipotesi di una donazione modale; il che si comprende se si considera che il fondamento suo va riposto nella necessità di impedire che il donatario, oltre l’aggravio per l’adempimento dell’onere, sopporti anche una perdita, qualora si verifichi l’evizione. Per la donazione remuneratoria, poi, la garanzia imposta al donante si comprende per il fatto che la donazione rappresenta quasi un corrispettivo della prestazione o del servizio reso dal donatario. Questo rilievo ci dà ragione del perché, quando sia ammessa, la garanzia è dovuta fino alla concorrenza dell'ammontare degli oneri o dell’entità delle prestazioni o servigi ricevuti dal donante.
Escludendosi che il donante sia tenuto di regola a garanzia verso il donatario per l'evizione, si esclude, implicitamente, che il donatario possa aver azione contro il donante per il rimborso dei miglioramenti eseguiti sulle cose donate delle quali resti evitto: egli l’avrà verso il rivendicante o chi esercita l’azione ipotecaria, che altrimenti riceverebbero un indebito arricchimento.