Relazione al Codice Civile
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
338 Ho in sede di coordinamento apportato una notevole semplificazione alle norme concernenti la divisione, evitando di collocare nel codice disposizioni proprie del codice di procedura civile o in questo ripetute, finché ciò era compatibile con la necessaria chiarezza del regolamento dell'istituto. Mi sono pertanto attenuto al criterio di dettare le regole di diritto sostanziale concernenti tale materia, in modo che i condividenti possano trovare nel codice, in mancanza di particolari convenzioni, il regolamento legale della divisione. A queste regole si atterrà, naturalmente, anche il giudice, se la divisione è contenziosa, o il notaio, se d'accordo le parti gli deferiscono le operazioni relative. E' stato necessario, peraltro, in questa ultima ipotesi, dettare una norma d'indole processuale: per garantire un'utile celerità alle operazioni, ho disposto che, qualora nel corso di esse sorgano contestazioni, queste sono riservate e rimesse tutte insieme alla cognizione dell'autorità giudiziario competente, che provvede con unica sentenza (
art. 730 del c.c.).