Se tra i chiamati alla successione vi è un concepito [462 c.c.] la divisione non può aver luogo prima della nascita del medesimo. Parimenti la divisione non può aver luogo durante la pendenza di un giudizio sulla filiazione di colui che, in caso di esito favorevole del giudizio, sarebbe chiamato a succedere, né può aver luogo durante lo svolgimento della procedura amministrativa per l'ammissione del riconoscimento previsto dal quarto comma dell'art. 252 o per il riconoscimento dell'ente istituito erede(1)(2).
L'autorità giudiziaria può tuttavia autorizzare la divisione, fissando le opportune cautele(3).
La disposizione del comma precedente si applica anche se tra i chiamati alla successione vi sono nascituri non concepiti [462 c. 3, 643 c.c.].
Se i nascituri non concepiti sono istituiti senza determinazione di quote, l'autorità giudiziaria può attribuire agli altri coeredi tutti i beni ereditari o parte di essi, secondo le circostanze, disponendo le opportune cautele nell'interesse dei nascituri(4) [600, 643 c.c.].
Note
Per cautele si intendono i provvedimenti volti ad impedire che la divisione possa pregiudicare gli interessi dei soggetti che potrebbero essere chiamati a succedere. Tali cautele possono consistere nella prestazione di garanzie o nell'accantonamento dei beni compresi nel compendio ereditario.