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Articolo 715 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Casi d'impedimento alla divisione

Dispositivo dell'art. 715 Codice Civile

Se tra i chiamati alla successione vi è un concepito [462 c.c.] la divisione non può aver luogo prima della nascita del medesimo. Parimenti la divisione non può aver luogo durante la pendenza di un giudizio sulla filiazione di colui che, in caso di esito favorevole del giudizio, sarebbe chiamato a succedere, né può aver luogo durante lo svolgimento della procedura amministrativa per l'ammissione del riconoscimento previsto dal quarto comma dell'art. 252 o per il riconoscimento dell'ente istituito erede(1)(2).

L'autorità giudiziaria può tuttavia autorizzare la divisione, fissando le opportune cautele(3).

La disposizione del comma precedente si applica anche se tra i chiamati alla successione vi sono nascituri non concepiti [462 c. 3, 643 c.c.].

Se i nascituri non concepiti sono istituiti senza determinazione di quote, l'autorità giudiziaria può attribuire agli altri coeredi tutti i beni ereditari o parte di essi, secondo le circostanze, disponendo le opportune cautele nell'interesse dei nascituri(4) [600, 643 c.c.].

Note

(1) L'art. 600 del c.c. è stato abrogato dalla L. 22 giugno 2000, n. 192. Il riferimento a tale ipotesi deve, pertanto, intendersi privo di significato.
(2) Il comma è stato sostituito dalla L. 19 maggio 1975, n. 151 e, successivamente, modificato dal D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(3) Ove vi sia stata la determinazione delle quote ad opera del testatore, si procede alla divisione con la partecipazione di tutti i condividenti: il patrimonio sarà suddiviso in tante parti quanti sono i coeredi (compreso il nascituro, sia esso concepito o meno). Al giudizio prenderanno parte i soggetti a cui spetta l'amministrazione dei beni lasciati ai nascituri.
(4) Ove la determinazione delle quote non sia stata effettuata e tra i chiamati vi siano dei nascituri non concepiti, l'autorità giudiziaria può distribuire agli altri coeredi i beni, tutti o parte di essi, disponendo le opportune cautele nell'interesse del nascituro. Si ritiene di tratti di un provvedimento di esclusione dalla divisione, sottoposto a condizione risolutiva (la nascita del non concepito).
Per cautele si intendono i provvedimenti volti ad impedire che la divisione possa pregiudicare gli interessi dei soggetti che potrebbero essere chiamati a succedere. Tali cautele possono consistere nella prestazione di garanzie o nell'accantonamento dei beni compresi nel compendio ereditario.

Ratio Legis

Si vuole evitare di procedere alla divisione ereditaria nelle ipotesi in cui la presenza di ulteriori chiamati potrebbe vanificare le operazioni fino a quel momento compiute.

Spiegazione dell'art. 715 Codice Civile

La norma si è ispirata al principio fondamentale per cui alla divisione si addivenga solo quando siano già fissati i diritti delle parti condividenti e pertanto ha disposto che non possa procedersi a divisione in tutti quei casi nei quali sia chiamata alla successione una persona che non esiste fisicamente, ovvero la cui qualità personale, che gli darebbe veste successoria, sia oggetto di contestazione. Ed i casi sono questi:
a) Concepito non ancora nato. Esso è capace di succedere e la sua nascita produce la revocazione di testamento, ancorché questo fosse stato fatto dopo il concepimento.
b) Ente istituito erede ma non ancora riconosciuto. Può, infatti, a norma del codice, essere istituito erede anche un ente non riconosciuto, ma entro un anno dal giorno in cui il testamento è eseguibile occorre fare istanza per il riconoscimento.
c) Persone di cui sia in contestazione il rapporto che dà luogo alla successione. In questi casi, tuttavia, l’autorità giudiziaria può autorizzare la divisione, fissando le opportune cautele. Questa autorizzazione non può essere data che in contenzioso ed i soggetti interessati saranno rappresentati da chi di dovere. Se tutte le persone, eventualmente autorizzate, acconsentono alla divisione, questa potrà essere disposta con ordinanza.
d) Nascituri non concepiti. Costoro possono succedere per testamento e possono essere rappresentati dai genitori eventuali. Anche in questo caso, l’autorità giudiziaria può autorizzare la divisione. Qui la legge ha distinto due casi: quando i nascituri non concepiti siano chiamati alla successione con determinazione di quota o senza; con questa frase si è inteso indicare la doppia ipotesi in cui sia noto quanta parte del patrimonio ereditario spetterà ai nascituri ovvero che, istituiti promiscuamente nati e nascituri, essendo ignoto il numero di costoro, non sia possibile stabilire le quote di patrimonio loro spettanti. In questo caso, l’autorità giudiziaria potrà autorizzare la divisione e decidere se attribuire ai condividenti già nati tutto o parte del patrimonio ereditario: se lo attribuisce tutto, essa può autorizzare la divisione in conformità dei rispettivi diritti; nell’uno e nell’altro caso, determinerà le opportune cautele. Si comprende che l’attribuzione del patrimonio ai già nati verrà a risolversi per la parte eccedente le loro spettanze ove effettivamente sopraggiungano gli altri eredi. Questa è una materia che dà luogo ad incertezza di diritti e a collusioni di interessi, ineluttabilmente legati all’anormale situazione di un erede nascituro non concepito.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

340 Fra i casi d'impedimento alla divisione di cui all'art. 715 del c.c., ho ritenuto opportuno aggiungere la previsione della procedura amministrativa per l'ammissione del riconoscimento dei figli adulterini. Infatti anche di questa procedura deve tenersi conto, dato che dall'esito favorevole di essa può sorgere un nuovo soggetto avente diritto alla successione. Nell'ultimo comma dello stesso articolo il progetto disponeva che la divisione potesse avere luogo con opportune cautele quando fosse chiamato all'eredità un non concepito. E' stato osservato che la fissazione di particolari cautele da parte dell'autorità giudiziaria si rende necessaria solo nel caso in cui alla successione siano chiamati più nascituri non concepiti e senza quota determinata. Infatti, se è stato chiamato un solo nascituro non concepito, o, pur essendone stati chiamati più, vi sia una determinazione di quote, la divisione potrà effettuarsi senza alcuna difficoltà, perché basterà accantonare per il nascituro o i nascituri la quota loro spettante, senza che possa sorgere incertezza sulla quota da attribuire all'erede già esistente. Invece quando siano chiamati i figli nascituri di una determinata persona, non potendosi stabilire a priori il numero di essi, sorge incertezza sull'ammontare della quota da attribuire agli eredi esistenti, ed è allora necessario, perché la divisione sia possibile, concedere la facoltà al giudice di stabilire le cautele a garanzia dei nascituri. Ho accolto senz'altro tale concetto, ma ho creduto preferibile, per correttezza sistematica e per maggiore chiarezza, prevedere accanto all'ipotesi di nascituri non concepiti chiamati senza determinazione di quote, anche l'ipotesi dei nascituri non concepiti chiamati in una quota determinata. In questo caso le cautele, che potranno essere fissate dall'autorità giudiziaria, consisteranno nell'autorizzazione o nell'omologazione dell'atto di divisione a tutela degli interessi dei nascituri. Nella prima ipotesi, invece, l'intervento dell'autorità giudiziaria ha una particolare finalità, perché mira a stabilire la quota che può essere attribuita ai coeredi già esistenti, in guisa da conciliare gli interessi di costoro con quelli dei nascituri.

Massime relative all'art. 715 Codice Civile

Cass. civ. n. 17040/2012

L'art. 715 c.c., disciplinando il rapporto tra procedimento di divisione e giudizio sulla filiazione naturale di colui che, in caso di esito favorevole di quest'ultimo, sarebbe chiamato a succedere, non prevede un impedimento assoluto e inderogabile allo svolgimento del procedimento di divisione fino al definitivo accertamento giudiziale dell'estensione della cerchia dei coeredi, in quanto prefigura la possibilità che l'autorità giudiziaria autorizzi l'immediata divisione, fissando le opportune cautele (individuabili in semplici cauzioni o garanzie, o in prudenziali accantonamenti), laddove la sospensione del giudizio di divisione sia suscettibile di provocare ingiusto pregiudizio a coloro, la cui qualità di eredi è attualmente certa.

Cass. civ. n. 2684/1968

Col prescrivere (art. 715, ultimo comma, c.c.) che, nel caso in cui tra i chiamati all'eredità vi siano nascituri non concepiti, l'autorità giudiziaria può disporre l'attribuzione totale o parziale dei beni ereditari ai coeredi già esistenti, con la disposizione delle opportune cautele nell'interesse dei nascituri, il legislatore non ha voluto specificamente prescrivere il procedimento contenzioso o quello cosiddetto volontario, dovendosi seguire l'uno o l'altro a seconda che sussista o meno tra le parti un conflitto attuale. In base al principio consacrato nell'art. 747 c.p.c. per l'attribuzione dei beni in sede di volontaria giurisdizione sarà competente il pretore se si tratti di beni mobili e il tribunale se di immobili.

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relative all'articolo 715 Codice Civile

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Enzo D. G. chiede
martedì 01/02/2011

“Ho acquistato un terreno proveniente da una divisione ereditaria, che ho in comune con un germano della mia dante causa. Sul terreno insistono la strada di accesso al suo fondo esclusivo ed una cisterna d'acqua molto grande. Ho intenzione di richiederne la divisione giudiziaria, e mi chiedo se esistano casi in cui questa può essere negata in quanto la divisione è impossibile. Cosa accade eventualmente in questo caso?
Grazie.”

Consulenza legale i 11/02/2011

L’art. 1111 del c.c. statuisce che ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione e secondo l’art. 1116 del c.c. all’istituto della comproprietà è possibile applicare anche le norme che disciplinano la divisione ereditaria (art. 713 del c.c. e ss.).
Qualora si tratti di un bene immobile si può, quindi, chiedere giudizialmente la divisione in natura secondo parti uguali, ove ciò risulti possibile. A questo riguardo sarà necessaria, quindi, una perizia che, offrendo una valutazione squisitamente tecnica, accerterà la divisibilità del terreno sulla base della descrizione dei luoghi e predisporrà dei progetti divisionali da sottoporre alle parti e al giudice.
Qualora, invece, emerga che l’immobile non è comodamente divisibile, o che il suo frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene (nella fattispecie, per la sussistenza di un passaggio non altrimenti esercitabile o la presenza di un ostacolo non eliminabile), esso dovrebbe preferibilmente essere ricompreso per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei condividenti, dietro il versamento del necessario conguaglio in denaro.
Se nessuno dei condividenti è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto (artt. 720-722 c.c.), con attribuzione della somma ricavata secondo le quote di spettanza.