In virtù del principio di autonomia dei contraenti, i coeredi possono stabilire i patti e le condizioni della vendita che credono più opportuni: la legge non pone in proposito nessuna limitazione. In difetto, essi sono stabiliti dalla autorità giudiziaria, determinata con le consuete norme di competenza. Naturalmente, anche in questo caso, ciascuno dei coeredi può proporre le condizioni che reputa del caso, salvo al tribunale di variarle.
La divisione è inefficace nei confronti dei creditori iscritti e di coloro che abbiano acquistato diritti sugli immobili in virtù di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell’atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione e che non siano stati chiamati ad intervenirvi. I creditori chirografari possono intervenire nella divisione, ma, salvo il caso di azione revocatoria o surrogatoria, non possono impugnare quella già avvenuta, salvo che non abbiano notificato un'opposizione anteriormente alla divisione stessa.