(1)Non è dovuta collazione di ciò che si è conseguito per effetto di società [2247 c.c.] contratta senza frode [1344 c.c.](2) tra il defunto e alcuno dei suoi eredi, se le condizioni sono state regolate con atto di data certa(3) [2704 c.c.].
(1)Non è dovuta collazione di ciò che si è conseguito per effetto di società [2247 c.c.] contratta senza frode [1344 c.c.](2) tra il defunto e alcuno dei suoi eredi, se le condizioni sono state regolate con atto di data certa(3) [2704 c.c.].
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
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