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Articolo 735 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Preterizione di eredi e lesione di legittima

Dispositivo dell'art. 735 Codice Civile

La divisione nella quale il testatore non abbia compreso qualcuno dei legittimari [536 c.c.] o degli eredi istituiti è nulla(1)(2) [553 c.c.].

Il coerede che è stato leso nella quota di riserva può esercitare l'azione di riduzione contro gli altri coeredi(3) [554 554 c.c.].

Note

(1) La norma costituisce un'applicazione del principio generale secondo cui la divisione a cui non partecipano tutti gli aventi diritto è nulla.
(2) Ove i beni rimasti estranei alla divisione siano sufficienti per formare la porzione dei legittimari pretermessi, la divisione non è invalida.
Si parla in proposito di divisione soggettivamente parziale.
(3) L'erede leso può soltanto esperire il rimedio dell'azione di riduzione, non anche chiedere che la divisione venga dichiarata nulla.

Ratio Legis

Vengono tutelati i diritti dei legittimari: quelli pretermessi possono far valere la nullità della divisione, quelli lesi possono chiedere la riduzione delle quote attribuite agli altri eredi.

Brocardi

Divisio inter liberos
Praeteritio

Spiegazione dell'art. 735 Codice Civile

Secondo l’art. #1047# del vecchio codice del 1865, la divisione di ascendente era interamente nulla ove non vi fosse stato compreso alcuno dei figli che sarebbero stati chiamati alla divisione e i discendenti dei premorti; in tal caso, cadevano i diritti dei terzi e, tanto i discendenti che vi ebbero parte, quanto quelli che non ve la ebbero, potevano promuoverne una nuova.

L'attuale testo dichiara nulla la divisione nella quale il testatore non abbia compreso qualcuno dei legittimari (se il testatore è ascendente o discendente) o degli eredi istituiti, che avrebbe così il nudum nomen. La norma non contiene l’avverbio “interamente”, che era invece presente nell’art. #1047# del codice precedente, né risulta dai lavori preparatori la ragione di tale omissione. Si deve intendere mutata la mens legis, per cui la divisione rimanga valida in rapporto ai non proprietari? Sembrerebbe di no, dal momento che non sarebbe possibile, in via di norma, lasciare ferma la divisione ed assegnare la sua porzione al preterito. Essendo questa la mens legis, è da ritenersi che la divisione resterebbe tuttavia ferma qualora, verificandosi congiuntamente anche l’ipotesi dell’art. 734 comma 2, vi fossero dei beni di cui il testatore non avesse disposto, i quali fossero sufficienti a coprire la porzione legittima ovvero quella porzione che risulti il testatore aver voluto assegnare al preterito (ad esempio, il testatore nomina A e B eredi in parti uguali; assegna ad A metà dei beni, nulla dice circa l’assegnazione da farsi a B).
Il testatore può aver contemplato un riservatario, attribuendogli, però, meno di quanto gli spetterebbe. In questa ipotesi, l'abrogato art. #1048# consentiva l’impugnazione: ed era vivamente controverso in dottrina e giurisprudenza se essa costituisse un’azione di riduzione delle assegnazioni lesive della legittima di qualche divisionario od un’azione di rescissione dell’intera divisione, con la conseguenza, fra l’altro, che la prima tesi escludeva che si potesse troncare l’azione con l’offerta del supplemento di cui all’art. #1042#. Il codice attuale ammette esplicitamente l'azione di riduzione.
Il nuovo codice non ha riprodotto l’art. #1049# di quello precedente, che obbligava il discendente impugnante ad anticipare le spese della stima, ma già la dottrina aveva posto in rilievo la scarsa portata di tale norma.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

355 Ho raggruppato gli articoli 273 e 274 del progetto nell'art. 735 del c.c., e apportato in sede di coordinamento ai secondo di essi un notevole miglioramento. Ho cioè eliminato ogni dubbio sul punto che l'azione del coerede leso nella legittima dalla divisione operata dal testatore è vera e propria azione di riduzione e non di rescissione, ciò risultando dal principio dell'intangibilità della riserva.

Massime relative all'art. 735 Codice Civile

Cass. civ. n. 7178/2018

In caso divisione del patrimonio ereditario disposta direttamente dal testatore la domanda di nullità proposta dal legittimario pretermesso nel testamento (o, in sostituzione del medesimo, da un suo erede, come verificatosi nel caso di specie) deve essere accolta qualora lo stesso legittimario (o un suo erede agente "iure successionis"), da considerarsi preterito per non essere stato compreso nella divisione, abbia positivamente esperito in via preventiva l'azione di riduzione.

Cass. civ. n. 13660/2017

E' soggetta a riduzione la donazione fatta a un legittimario dal de cuius, a valere in conto legittima e per l'eventuale esubero sulla disponibile, con dispensa da collazione.

Cass. civ. n. 16698/2015

Il principio di intangibilità della legittima comporta che i diritti del legittimario debbano essere soddisfatti con beni o denaro provenienti dall'asse ereditario, con la conseguenza che l'eventuale divisione operata dal testatore contenente la disposizione per la quale le ragioni ereditarie di un riservatario debbano essere soddisfatte dagli eredi tra cui è divisa l'eredità mediante corresponsione di somma di denaro non compresa nel "relictum" è affetta da nullità ex art. 735, comma 1, c.c.

Cass. civ. n. 3694/2003

Il principio di intangibilità della legittima comporta che i diritti del legittimario debbano essere soddisfatti con beni o denaro provenienti dall'asse ereditario, con la conseguenza che la eventuale divisione operata dal testatore contenente la disposizione per la quale le ragioni ereditarie di un riservatario debbano essere soddisfatte dagli eredi tra cui è divisa l'eredità mediante corresponsione di somme di denaro non compresa nel relictum è affetta da nullità ex art. 735, primo comma c.c.

Cass. civ. n. 2560/1974

L'ipotesi di omessa chiamata testamentaria del legittimario all'eredità, in relazione alla quale si profila l'azione generale di cui all'art. 554 c.c., e l'altra ipotesi nella quale il testatore abbia operato una divisione attribuendo al legittimario una quota inferiore a quella spettantegli, in ordine alla quale è data l'azione speciale di riduzione ai sensi del secondo comma dell'art. 735 c.c., sono diverse da quella in cui il legittimario non è né ignorato né leso, ma risulti chiamato sulla base di un'attribuzione di cosa altrui con i relativi oneri posti a carico dell'erede beneficiario; in tale ultima ipotesi, l'azione che l'erede — non importa se legittimario o meno in quanto non denuncia una lesione di legittima, bensì di quota ereditaria — può e deve esperire, anche congiuntamente all'azione di divisione, è l'azione di nullità della divisione testamentaria ai sensi del primo comma dell'art. 735 c.c.

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