Cass. civ. n. 29247/2020
In tema di collazione ereditaria d'immobili, la pretesa del donatario di dedurre migliorie e spese a norma dell'art. 748 c.c. non integra domanda riconvenzionale, ma semplice eccezione in senso lato, come tale liberamente proponibile e rilevabile anche in grado d'appello, non ampliando il contenuto del giudizio divisorio, atteso che il patrimonio del donante non può comprendere quanto realizzato sul bene dal donatario.
Cass. civ. n. 20041/2016
In tema di scioglimento della comunione ereditaria, la collazione per imputazione di un immobile che, successivamente alla sua alienazione da parte del donatario, ma anteriormente all’apertura della successione, abbia subito un incremento di valore per effetto di una destinazione edificatoria insussistente all'atto dell'alienazione suddetta, va eseguita stimando il valore del bene al momento dell’apertura della successione e, dunque, tenendo conto anche di tale sopravvenuta attitudine urbanistica la quale, non dipendendo da un’attività del donatario o del terzo diretta ad incrementare il valore del bene, né essendo correlativa ad un esborso del donatario o all’arricchimento, corrispondente al valore delle opere realizzate, che il terzo abbia voluto porre in essere in favore di quello, non corrisponde alla finalità che sottende il regime dei miglioramenti della res “donata” e, pertanto, non ne condivide la disciplina.
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L'art. 747 cod. civ. stabilisce che la collazione per imputazione si fa avuto riguardo al valore dell'immobile al momento dell'apertura della successione, senza che i beni oggetto della collazione tornino materialmente e giuridicamente a far parte della massa ereditaria, incidendo i medesimi esclusivamente nel computo aritmetico delle quote da attribuire ai singoli coeredi secondo la misura del diritto di ciascuno. Non sono irrilevanti, ai fini del computo di detto valore, i miglioramenti che abbiano interessato l'immobile fino a quel momento. Ai sensi dell'art. 748 cod. civ. va dedotto a favore del donatario il valore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell'aperta successione. Nel caso di alienazione, l'art. 749 cod. civ. dispone che i miglioramenti fatti dall'acquirente debbano essere computati nei termini indicati.
Cass. civ. n. 24150/2015
In tema di collazione ereditaria d'immobili, la pretesa del donatario di dedurre migliorie e spese a norma dell'art. 748 c.c. non integra domanda riconvenzionale, ma semplice eccezione, non ampliando il contenuto del giudizio divisorio, atteso che il patrimonio del donante non può comprendere quanto realizzato sul bene dal donatario.
Cass. civ. n. 649/1991
In tema di collazione ereditaria, fra i miglioramenti apportati all'immobile dal donatario, che, a norma dell'art. 748 c.c., debbono essere detratti dal valore dell'immobile (sicché di essi non può tenersi conto nella riunione fittizia), deve ritenersi compresa l'affrancazione del fondo enfiteutico, sempreché il donatario provi (eventualmente anche a mezzo di presunzioni) di avervi provveduto a propria cura e spese.
Cass. civ. n. 4009/1981
In tema di collazione della divisione ereditaria, l'art. 748 c.c., il quale prevede, in favore del donatario, la deduzione, oltre che delle spese straordinarie, delle migliorie, nei limiti del loro valore al tempo dell'aperta successione, opera tanto con riguardo alle migliorie apportate direttamente dal donatario stesso, quanto con riguardo a quelle apportate da altri, e, quindi, anche dal donante, salva restando, in tale ultima ipotesi, l'eventuale ricorrenza di una successiva liberalità, suscettibile di distinta collazione nel concorso dei prescritti requisiti.
Cass. civ. n. 2453/1976
Il coerede che ha goduto di un immobile del
de cuius prima ancora di riceverlo in donazione, ha diritto, nella collazione per imputazione delle rendite relative, alla detrazione — dal valore imputabile — di quanto corrispondentemente da lui sborsato per tributi e spese di manutenzione.
Cass. civ. n. 2621/1974
Il disposto dell'art. 748 c.c., secondo cui, agli effetti della collazione, si deve dedurre in tutti i casi a favore del donatario il valore delle migliorie apportate al fondo, nei limiti del loro valore al tempo dell'aperta successione, è applicabile soltanto quando oggetto della donazione sia stata la proprietà piena dell'immobile, nella quale ipotesi il donatario, come deve essere rimborsato delle spese straordinarie da lui sostenute, così pure deve essere rimborsato delle migliorie apportate (da lui o da altro che abbia sostenuto il fondo), e queste devono essere valutate nei limiti del loro valore al tempo dell'aperta successione, indipendentemente dal minore o maggior costo di esse. Nell'ipotesi in cui, invece, oggetto della donazione sia stata la nuda proprietà con riserva dell'usufrutto al
de cuius, il donatario, non avendo, come tale, in nessun caso ancora goduto dell'immobile, e neppure essendo legittimato al possesso di esso, non ha, in tale qualità, alcun titolo per vantare diritto al rimborso di somme per spese o per miglioramenti. Al fine di identificare il concetto di miglioria tenuto presente dall'art. 748 c.c., deve riconoscersi natura di miglioria a quell'opera che si incorpori nel fondo ed aumenti le opere esistenti, ovvero ne migliori l'inefficienza; non può invece riconoscersi natura di miglioria a quell'opera che valga solo a conservare le opere esistenti, minacciate di deperimento o di crollo, giacché in tal caso si tratta piuttosto di spese di straordinaria manutenzione. La miglioria finisce quindi necessariamente per ripercuotersi in un miglioramento della cosa, in un suo aumento, e, quindi, in un aumento del suo valore, con la conseguenza che il valore della miglioria, ai fini dell'art. 748 c.c., non può che coincidere con l'aumento di valore della cosa migliorata.