Cass. civ. n. 39368/2021
Nella divisione ereditaria, ai fini della formazione delle quote tra i condividenti, non è sufficiente la classificazione urbanistica dei terreni caduti in successione, occorrendo, invece, valutare le possibilità edificatorie accordate sui beni. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che dovesse tenersi conto di una delibera comunale che attribuiva la possibilità di una permuta delle aree riclassificate, oggetto di divisione, con altre aree edificabili nella disponibilità dell'ente locale ancora, tuttavia, non identificate).
Cass. civ. n. 21612/2021
In tema di divisione giudiziale di un compendio immobiliare ereditario, l'art. 718 c.c., in virtù del quale ciascun coerede ha il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 c.c., trova deroga, ai sensi dell'art. 720 c.c., non solo nel caso di mera "non divisibilità" dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi - secondo un accertamento riservato all'apprezzamento di fatto del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua, coerente e completa - non siano "comodamente" divisibili e, cioè, allorché sia elevata la misura dei conguagli dovuti tra le quote da attribuire ovvero quando quando, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero ovvero. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in presenza di due immobili aventi una notevole differenza di valore, li ha assegnati ad uno solo dei condividenti sul presupposto che una divisione che avesse previsto due quote formate, ognuna, da uno dei beni avrebbe comportato il versamento di un conguaglio tale da assorbire in modo significativo una delle due quote, vanificando in tal modo l'obiettivo dell'effettiva divisione in natura).
Cass. civ. n. 17862/2020
Nella divisione ereditaria non si richiede necessariamente, in sede di formazione delle porzioni, una assoluta omogeneità delle stesse, ben potendo, nell'ambito di ciascuna categoria di beni immobili, mobili e crediti da dividere, taluni di essi essere assegnati per l'intero ad una quota ed altri, sempre per l'intero, ad altra quota, salvi i necessari conguagli, giacché il diritto dei condividenti ad una porzione in natura di ciascuna delle categorie di beni in comunione non consiste nella realizzazione di un frazionamento quotistico delle singole entità appartenenti alla stessa categoria, ma nella proporzionale divisione dei beni compresi nelle tre categorie degli immobili, mobili e crediti, dovendo evitarsi un eccessivo frazionamento dei cespiti in comunione che comporti pregiudizi al diritto preminente dei coeredi e dei condividenti in genere di ottenere in sede di divisione una porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quello della massa ereditaria, o comunque del complesso da dividere. Pertanto, nell'ipotesi in cui nel patrimonio comune vi siano più immobili da dividere, il giudice del merito deve accertare se l'anzidetto diritto del condividente sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento delle singole entità immobiliari oppure attraverso l'assegnazione di interi immobili ad ogni condividente, salvo conguaglio.
Cass. civ. n. 139/2020
Per il combinato disposto degli artt. 469 e 726 c.c., la divisione ereditaria, quando vi è rappresentazione, avviene per stirpi, procedendosi alla formazione di tante porzioni, una volta eseguita la stima, quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti, mentre non è prevista l'ulteriore formazione di altrettante subporzioni all'interno di ciascuna stirpe, sempre che non si formi al riguardo un accordo fra tutti i partecipanti. Una volta, poi, che sia stabilito con sentenza quali siano i beni da dividere e, formate le porzioni, quanti siano gli eredi o le stirpi condividenti, le statuizioni relative all'appartenenza alla massa di detti beni ed alla loro concreta attribuzione diventano irrevocabili ed irretrattabili, ove non impugnate, formandosi su di esse il giudicato.
Cass. civ. n. 33438/2019
Per il combinato disposto degli artt. 469 e 726 c.c., la divisione ereditaria, quando vi è rappresentazione, avviene per stirpi, procedendosi alla formazione di tante porzioni, una volta eseguita la stima, quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti, mentre non è prevista l'ulteriore formazione di altrettante subporzioni all'interno di ciascuna stirpe, sempre che non si formi al riguardo un accordo fra tutti i partecipanti. (Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 17/02/2015).
Cass. civ. n. 14406/2018
Nel giudizio di divisione di una comunione ereditaria, la stima del diritto di abitazione spettante al coniuge superstite può essere determinata attraverso i criteri relativi al diritto di usufrutto, nonostante tali diritti differiscano per le facoltà che ne sono oggetto e la relativa disciplina, poiché l'obiettiva attitudine del bene destinato a casa coniugale a soddisfare esigenze abitative comporta una sostanziale identità delle utilità ricavabili dall'immobile da parte dell'usufruttuario e dell'abitatore. (Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 27/09/2016).
Cass. civ. n. 11519/2011
In tema di divisione giudiziale, qualora al condividente sia assegnato un bene di valore superiore alla sua quota (trattandosi di bene non comodamente divisibile, attribuito al titolare della quota maggiore ex art. 720 c.c.) e, sin dall'apertura della successione, il citato assegnatario si trovava nel possesso dell'intero bene, avendone percepito i frutti, oltre al diritto al conguaglio dovuto agli altri condividenti (regolato nell'ambito del giudizio di divisione), sorge a favore di questi ultimi altresì il diritto alla corresponsione degli interessi, di natura corrispettiva, sul capitale oggetto di gestione pregressa, da determinarsi nel più complesso rapporto di debito e credito relativo ai frutti - eventualmente maturati e non percepiti - prodotti dai beni costituenti la comunione ereditaria e di cui investire il giudice non già con la citata azione di divisione (che concerne il conguaglio sul capitale a tale titolo attribuito), bensì con autonoma, sia pure contestuale, azione di rendiconto, in considerazione della situazione esclusiva di godimento dei beni in comunione per il periodo precedente di indivisione.
Cass. civ. n. 21632/2010
In tema di divisione ereditaria, la stima di beni immobili per la formazione delle quote va compiuta con riferimento al valore venale da essi posseduto al tempo della divisione, coincidente, nel caso di divisione giudiziale, con il momento di proposizione della domanda. Peraltro, può aversi riguardo alla stima effettuata in data non troppo vicina a quella della decisione solo se si accerti che, per la stasi del mercato o per le caratteristiche del bene, non sia intervenuto un mutamento di valore che renda necessario l'adeguamento di quello stabilito al tempo della stima, costituendo onere della parte, che solleciti la rivalutazione, allegare ragioni di significativo mutamento del valore dei beni intervenuto "medio tempore". (Nella specie la S.C. ha ritenuto affetta da illogicità la valutazione di un dividendo patrimonio immobiliare, compiuta dalla corte di merito sulla base di un progetto divisionale redatto nell'anno 2000 alla stregua di valutazioni riferite dal cui al 1971, anno di apertura della successione ereditaria, e che aveva dato luogo ad una divisione disposta dal giudice di primo grado con sentenza dei 2002).
Cass. civ. n. 11640/2010
Nel giudizio di divisione di una comunione ereditaria si deve tener conto, al fine della determinazione delle singole quote, anche del diritto di usufrutto attribuito per testamento ad uno degli eredi sulla quota spettante ad altri coeredi, in quanto la mancata capitalizzazione di tale diritto comporterebbe il permanere della comunione sui beni oggetto di usufrutto, in tal modo risultando vanificato l'obiettivo fondamentale del giudizio divisorio, che è quello di sciogliere integralmente la comunione; né tale finalità può essere preclusa dalla volontà del testatore la. quale, mentre va rispettata in ordine alla determinazione delle quote, non può comportare anche l'impossibilità di una completa divisione dei beni ereditari.
Cass. civ. n. 3029/2009
Nel giudizio di divisione di beni immobili, poiché occorre assicurare la formazione di porzioni di valore corrispondenti alle quote, la stima dei relativi beni deve essere effettuata in epoca non troppo lontana rispetto a quella della decisione; tuttavia, in considerazione della possibile stasi del mercato e del conseguente deprezzamento di alcuni beni, la parte che sollecita una rivalutazione degli immobili per effetto del tempo trascorso dall'epoca della stima deve allegare ragioni di significativo mutamento del valore degli stessi intervenute "medio tempore", non essendo sufficiente il mero riferimento al lasso temporale intercorso.
Cass. civ. n. 7059/2002
In tema di divisione giudiziale la stima dei beni da dividere e la scelta del criterio da adottare per la determinazione del valore di tali beni, con riguardo a natura, ubicazione, consistenza, possibile utilizzazione e condizioni di mercato, rientrano nel potere discrezionale ed esclusivo del giudice del merito; tali valutazioni sono insindacabili in sede di legittimità, se sostenute da adeguate e razionali motivazioni.
Cass. civ. n. 9659/2000
Finalità del giudizio divisorio è assicurare la formazione di porzioni di valore corrispondente alle quote; a tal fine deve procedersi alla stima del bene e, se risulti effettuata in epoca troppo antecedente alla decisione, alla rivalutazione dell'entità monetaria del bene precedentemente stabilita o ad una nuova stima del bene in relazione all'effettivo attuale prezzo di mercato; peraltro se nel tempo intercorso tra la stima e la decisione, per la stasi del mercato o per il minor apprezzamento del bene in relazione alle sue caratteristiche, si accerti che nessun mutamento di valore sia intervenuto rispetto all'epoca della consulenza, nonostante il verificarsi della svalutazione monetaria, non è necessario alcun adeguamento dell'originario valore di stima.
Cass. civ. n. 55/1998
Poiché la stima per la formazione delle quote di beni in comunione va effettuata al tempo della divisione, tenendo conto di ogni elemento incidente sul valore di mercato, occorre considerare l'incremento di esso per effetto di una procedura espropriativa per pubblica utilità in corso, e pertanto è legittimo il ragguaglio del valore del relativo cespite all'indennità normativamente dovuta (art. 5 bis, legge 8 agosto 1992 n. 359), pur in mancanza ancora del provvedimento ablatorio.
Cass. civ. n. 4769/1991
In tema di divisione, il valore degli immobili si determina con riferimento ai prezzi di mercato correnti al momento della decisione della causa, e non in base ai prezzi accertati dal consulente tecnico d'ufficio nel corso del giudizio divisorio, maggiorati dell'indice di svalutazione monetaria sopraggiunta tra la data dell'accertamento e quella della pronuncia della sentenza, in quanto la rivalutazione degli immobili si verifica spesso con un ritmo più elevato di quello della svalutazione della moneta.
Cass. civ. n. 3380/1991
In tema di divisione ereditaria, deve farsi riferimento per la formazione delle quote e la determinazione degli eventuali conguagli al valore venale dei beni relitti al momento della divisione. Tuttavia, poiché i conguagli dovuti da un condividente agli altri, rappresentando una parte di quota ereditaria, costituiscono debiti di valore, le somme relative vanno adeguate alle sopravvenute mutazioni del potere di acquisto della moneta, sì che in concreto mediante la loro modificazione numerica ne resti inalterato l'effettivo valore da essi rappresentato.