L'azione di rescissione non è ammessa [764 c.c.] contro la vendita del diritto ereditario(1) [477, 1542 ss. c.c.] fatta senza frode(2) [1344 c.c.] a uno dei coeredi, a suo rischio e pericolo, da parte degli altri coeredi o di uno di essi.
Note
(1)
Ci si riferisce alla vendita di una quota di eredità (v. art. 1542 del c.c.).
(2)
Si ha frode quando il solo coerede alienante è a conoscenza della consistenza della quota trasferita. Diversamente, nel caso in cui entrambi i contraenti siano a conoscenza dell'esatto valore della quota, la vendita non potrebbe più definirsi aleatoria.