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Articolo 762 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Omissione di beni ereditari

Dispositivo dell'art. 762 Codice Civile

(1)L'omissione(2) di uno o più beni dell'eredità [494 c.c.] non dà luogo a nullità della divisione, ma soltanto a un supplemento della divisione stessa [734 c.c.].

Note

(1) Il diritto di chiedere il supplemento è imprescrittibile, salva l'avvenuta usucapione del bene per effetto del possesso esclusivo.
(2) La causa dell'omissione è irrilevante, potendo dipendere anche da un'esclusione maliziosa.

Ratio Legis

L'omissione di taluni beni in sede di divisione non determina l'invalidità di quest'ultima in quanto il negozio divisionale è dotato di una propria autonomia.
Il supplemento di divisione, pertanto, non costituisce un'integrazione della precedente, ma una nuova divisione circoscritta ai beni comuni che siano stati omessi nella prima.

Spiegazione dell'art. 762 Codice Civile

I condividenti possono deliberatamente procedere, oltre che alla divisione dell’intera massa, anche a divisione parziale; in alcuni casi vi sono anzi obbligati (articoli 713 e 722 di questo libro).

L'ipotesi prevista dall'articolo in esame è invece quella in cui, per errore o perché se ne ignorasse l'esistenza, qualcuno dei beni ereditari non sia stato diviso. Normalmente l'omissione danneggia proporzionalmente tutti i coeredi, ma non è escluso che il danno colpisca solo alcuni. Nel primo caso non sarà ammessa azione per errore (art. 761) ma solo per divisione suppletiva; nel secondo sarebbe esclusa l’azione di lesione, qualora la divisione dei beni omessi potesse ristabilire l’equilibrio.

La formula dell’articolo in esame è più ampia (malgrado il concetto sia rimasto sostanzialmente immutato) di quella del corrispondente art. #1038#, comma 2, del vecchio codice del 1865: lì si parlava di semplice omissione, ma poi tale aggettivo è stato soppresso; inoltre, si parlava di omissione di un oggetto, ma con l'attuale codice si è sostituita la frase più comprensiva "uno o più beni".

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 762 Codice Civile

Cass. civ. n. 26563/2021

L'art. 762 c.c., stabilendo che l'omissione di uno o più beni dell'eredità non è causa di nullità della convenuta divisione, ma determina esclusivamente la necessità di procedere ad un supplemento della divisione stessa, sancisce, implicitamente, la indiscutibile validità ed efficacia dell'atto parziale così compiuto, escludendo ogni possibilità di considerarlo come struttura negoziale non dotata di propria autonomia, tale, cioè, da rendere comunque necessario attendere lo scioglimento della comunione sui residui beni per poter proporre la eventuale azione di rescissione per lesione oltre il quarto, azione che sarà, pertanto, legittimamente esperibile anche in relazione alla sola divisione parziale.

Cass. civ. n. 8448/1997

L'art. 762 c.c., stabilendo che l'omissione di uno o più beni dell'eredità non è causa di nullità della convenuta divisione, ma determina esclusivamente la necessità di procedere ad un supplemento della divisione stessa, sancisce, implicitamente, la indiscutibile validità ed efficacia dell'atto parziale così compiuto, escludendo ogni possibilità di considerarlo come struttura negoziale non dotata di propria autonomia, tale, cioè, da rendere comunque necessario attendere lo scioglimento della comunione sui residui beni per poter proporre la eventuale azione di rescissione per lesione oltre il quarto, azione che sarà, pertanto, legittimamente esperibile anche in relazione alla sola divisione parziale.

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