(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
365 L'art. 295 del progetto, che disponeva l'esenzione del legatario dal pagamento dei debiti, nel secondo comma faceva obbligo al legatario di un immobile ipotecato di pagare il debito, se questo fosse servito per il miglioramento dell'immobile stesso. La disposizione, che costituiva una novità rispetto al codice del 1865, era stata introdotta nel progetto, in base a una presunta volontà del testatore. E' stato osservato che la disposizione è troppo generica e si è proposto di limitarne la portata al caso in cui il debito ipotecario sia stato contratto dopo la formazione del testamento e sempre che l'onere gravante sul legatario non superi la somma minore tra lo speso e il migliorato. Ma anche queste limitazioni sono arbitrarie, perché, se l'obbligo del legatario è fondato sul criterio che il debito ipotecario, il quale ha servito a migliorare l'immobile, costituisce una diminuzione dell'entità economica del legato stesso, sarebbe logico che il legatario rispondesse del debito e non della somma minore fra lo speso e il migliorato. Mi è sembrato quindi preferibile sopprimere il comma, perché, così come era redatto nel progetto, era fondato sopra una presunzione di volontà arbitraria. In tal modo, nel silenzio dell'
art. 756 del c.c., il legatario sarà responsabile del debito, solo se il testatore ciò abbia espressamente disposto.