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Articolo 768 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Alienazione della porzione ereditaria

Dispositivo dell'art. 768 Codice Civile

Il coerede che ha alienato la sua porzione o una parte di essa non è più ammesso a impugnare la divisione per dolo [1439 c.c.] o violenza [1434 c.c.], se l'alienazione è seguita quando il dolo era stato scoperto o la violenza era cessata(1).

Il coerede non perde il diritto di proporre l'impugnazione, se la vendita è limitata a oggetti di facile deterioramento o di valore minimo in rapporto alla quota.

Note

(1) E', invece, possibile l'azione di rescissione o la richiesta di risarcimento del danno, ove sussistano i relativi presupposti (v. art. 768 del c.c.).

Ratio Legis

L'esclusione dell'impugnazione per dolo o violenza si giustifica in considerazione del fatto che l'alienazione della quota con la consapevolezza del vizio che inficia l'atto di divisione equivale ad una tacita conferma del negozio invalido (v. art. 1444 del c.c.). A ciò si aggiunge l'esigenza di salvaguardare, per quanto possibile, la divisione già compiuta. Analoga necessità non si ravvisa in relazione ai beni di facile deterioramento in quanto, a fronte dell'impossibilità di restituire tali beni, non è configurabile una nuova divisione.

Spiegazione dell'art. 768 Codice Civile

Questa disposizione riproduce l’art. #1043# del vecchio codice del 1865, con l'aggiunta del comma 2. Si stabilisce che l’alienazione della quota o di parte di essa (salvo quanto è previsto nel capoverso) avvenuta dopo scoperto il dolo o cessata la violenza, importa decadenza dal diritto di impugnare la divisione. Infatti il coerede, di massima, deve, per effetto dell'accoglimento dell’impugnativa, rimettere in massa quanto gli era pervenuto dalla prima divisione, cosa che nella prevista ipotesi non potrebbe più fare per fatto proprio; mentre, se l’alienazione è avvenuta prima, restano integri i suoi diritti.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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Antonio chiede
lunedģ 25/10/2010

“Cosa disciplina la legge n. 55/2006?”

Consulenza legale i 01/11/2010

La l. n. 55/2006 disciplina l'istituto del patto di famiglia, previsto e disciplinato nei nuovi articoli da 768 bis a 768 octies nel codice civile. Il patto di famiglia è uno strumento contrattuale attraverso il quale l'imprenditore può designare in anticipo chi, fra i più stretti famigliari, debba succedergli quale titolare dell'azienda (o della propria partecipazione sociale) senza attendere l'apertura della successione. L'istituto riveste interesse soprattutto per le imprese a ristretta compagine e a matrice familiare, spesso esposte a rischio di conflitti tra gli eredi del titolare.
Il patto di famiglia è un contratto formale, plurilaterale, intuitu personae, ad efficacia reale: esso trasferisce la titolarità dell'azienda o delle partecipazioni a titolo gratuito e con effetti immediati. Il negozio deve essere inderogabilmente stipulato per atto pubblico notarile, a pena di nullità.
Al patto di famiglia devono partecipare, oltre al disponente e al discendente beneficiario, anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore.