Il coerede che ha alienato la sua porzione o una parte di essa non è più ammesso a impugnare la divisione per dolo [1439 c.c.] o violenza [1434 c.c.], se l'alienazione è seguita quando il dolo era stato scoperto o la violenza era cessata(1).
Il coerede non perde il diritto di proporre l'impugnazione, se la vendita è limitata a oggetti di facile deterioramento o di valore minimo in rapporto alla quota.