L’articolo in esame è quasi identico all’art. #1037# del vecchio codice del 1865, però i due commi che lo compongono sono stati invertiti. Il vecchio testo, infatti, aveva dato luogo a due interpretazioni: la prima sosteneva che la garanzia dell’insolvenza del debitore di una rendita fosse limitata al caso in cui la medesima preesistesse alla divisione, ma il coerede assegnatario sarebbe decaduto dal diritto di invocare la garanzia non esercitandola nel quinquennio; mentre, nel caso di insolvenza del debitore di un capitale, l’obbligo si sarebbe estinto col trentennio.
Invertendo l’ordine dei commi, il legislatore ha accolto l’opinione contraria: l’insolvenza nuoce all’assegnatario di un credito di capitale se è posteriore alla divisione; nuoce all’assegnatario di una rendita solo se si verifica oltre il quinquennio da essa.