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Articolo 717 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Sospensione della divisione per ordine del giudice

Dispositivo dell'art. 717 Codice Civile

L'autorità giudiziaria [786, 787 c.p.c.], su istanza di uno dei coeredi, può sospendere, per un periodo di tempo non eccedente i cinque anni(1), la divisione dell'eredità o di alcuni beni(2), qualora l'immediata sua esecuzione possa recare notevole pregiudizio al patrimonio ereditario(3) [1111 c.c.].

Note

(1) Il termine decorre dalla data di pubblicazione del testamento (v. artt. 620 ss. c.c.).
(2) A differenza di quella di cui all'art. 1111 del c.c., la divisione ex art. 717 del c.c. può riguardare anche singoli beni.
(3) Deve sussistere una ragionevole e particolarmente qualificata possibilità che il patrimonio ereditario, a seguito e a causa della divisione, diminuisca di valore.
Il pregiudizio va riferito al patrimonio, non ai singoli coeredi.

Ratio Legis

La sospensione temporanea della possibilità di procedere a divisione serve ad evitare che l'interesse della maggioranza dei coeredi possa essere compromesso dalla decisione del singolo di chiedere la divisione quando da essa possa derivare un notevole pregiudizio al patrimonio.

Spiegazione dell'art. 717 Codice Civile

Accanto all’indivisibilità temporanea che scaturisce dalla legge, abbiamo qui una indivisibilità temporanea (non oltre cinque anni) nascente da un provvedimento del giudice.
Gli estremi per potersi dar luogo alla applicazione dell’articolo sono tre: a) che vi sia l’istanza (tecnicamente, eccezione in senso proprio) di taluno dei coeredi; b) che essa sia limitata ad alcuni beni; c) che tenda ad evitare un notevole pregiudizio al patrimonio ereditario, qualunque sia la natura di esso, anche, cioè, se dalla divisione non derivi una diminuzione del valore del patrimonio stesso.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

343 Ho accolto (art. 717 del c.c.) un emendamento suggerito per l'art. 255 del progetto, che prevedeva la sospensione della divisione per ordine del giudice, quando questa potesse dar luogo a notevole pregiudizio dei condividenti; ma ho preferito parlare di pregiudizio al patrimonio, anziché al valore del patrimonio.

Massime relative all'art. 717 Codice Civile

Cass. civ. n. 4734/1957

Soltanto l'approvazione del presidente della repubblica o del presidente della regione, con decreti pubblicati nelle rispettive gazzette ufficiali e raccolte ufficiali, imprime forza normativa ai piani regolatori, i quali pertanto, in pendenza dell'approvazione, difettano di efficacia vincolante. Né la situazione viene ad essere modificata sostanzialmente dalla legge n. 1902 del 1952. Nell'esercizio del potere conferitogli dalla legge all'art. 717 cod. civ. Il giudice deve esaminare se dalla divisione immediata possa venire pregiudizio al patrimonio ereditario. Ciò postula, per converso, anche un giudizio sull'utilità, cioè sulla convenienza che l'indivisione venga mantenuta temporaneamente, che essa, quindi, giovi a ridurre o ad evitare il danno della divisione immediata, giudizio di convenienza che si basa sulla possibilità o probabilità di un risultato utile, senza che sia al riguardo necessaria la certezza. Se, poi, non sussistesse possibilità alcuna o un apprezzabile grado di probabilità che la sospensione sia per giovare, quest'ultima sarebbe inutile, non potendo il pregiudizio in tal caso derivare dalla divisione immediata, ma o da circostanze da essa indipendenti e da situazioni per ovviare alle quali non basterebbe più la semplice indivisione, come nel caso in cui non sia sufficiente il normale esaurimento di attività di trasformazioni su beni comuni, che siano in corso, ovvero esse siano state già deliberate, ma occorra la predisposizione di radicali e complesse operazioni, non iniziate, non deliberate, e rispetto alle quali non sia dato di vedere accordo fra le parti nè il giudice possa provvedere. L'apprezzamento circa l'esistenza del pericolo di pregiudizio e della convenienza di sospendere la divisione postulano giudizi di fatto rimessi al sovrano apprezzamento dei giudici di merito.

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