Al coniuge sono devoluti i due terzi dell'eredità se egli concorre con ascendenti(1) o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri. In quest'ultimo caso la parte residua è devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell'articolo 571(2), salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto della eredità [544 c.c.].