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Articolo 474 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Modi di accettazione

Dispositivo dell'art. 474 Codice Civile

(1)L'accettazione può essere espressa [475 c.c.] o tacita [476, 477, 478 c.c.].

Note

(1) L'accettazione dell'eredità pura e semplice può essere sia espressa che tacita, a differenza di quella con beneficio di inventario che può essere soltanto espressa, vista la procedura formale prevista dall' art. 484 c.c..

Ratio Legis

Considerati i rilevanti effetti che produce l'assunzione della qualità di erede, è necessario disciplinare in maniera specifica quali siano gli atti e le dichiarazioni del chiamato da cui consegue l'accettazione dell'eredità.

Spiegazione dell'art. 474 Codice Civile

L'accettazione dell'eredità è l'atto giuridico per mezzo del quale il chiamato all'eredità, titolare di una delazione attuale, acquista la qualità di erede e con essa l'eredità stessa.
- A seconda del modo in cui la volontà di accettare viene manifestata, l'accettazione può essere espressa o tacita.
  • L'accettazione espressa (art. 475 del codice civile) è un negozio giuridico unilaterale con cui il delato dichiara la sua volontà di accettare o assume la qualità di erede.
  • L'accettazione tacita o per facta concludentia (art. 476 del codice civile) sussiste, invece, ogniqualvolta il chiamato all'eredità compia un atto che presupponga necessariamente la sua volontà di accettare.
- Con riferimento alla responsabilità per i debiti ereditari l'accettazione può essere pura e semplice o col beneficio di inventario:
  • Nel primo caso si determinerà la confusione del patrimonio personale dell'erede con quello ereditario con assunzione della responsabilità per i debiti dell'eredità anche oltre il valore dell'attivo ereditario;
  • Nel secondo caso non si determinerà la confusione dei patrimoni e l'erede sarà tenuto a rispondere dei debiti ereditari esclusivamente nei limiti dell'attivo ereditario.


Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 474 Codice Civile

Cass. civ. n. 21902/2011

In tema di successioni per causa di morte, la qualità di erede può conseguire esclusivamente all'accettazione espressa, che si configura come un negozio unilaterale non recettizio, o tacita, che si configura come un comportamento concludente del chiamato all'eredità. Ne consegue che tale qualità, per gli effetti che si determinano nella sfera del chiamato, deve necessariamente essere ricondotta alla volontà di quest'ultimo, non potendo scaturire da dichiarazioni di terzi.

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Consulenze legali
relative all'articolo 474 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

M. G. chiede
giovedì 28/03/2024
“Buongiorno,
io, mio fratello e mia sorella, recentemente deceduta, siamo gli eredi di nostro nonno,deceduto nel 1980. Mio nonno, col fratello, era titolare di una concessione cimiteriale per una cappella di famiglia ad uso perpetuo. I nostri genitori sono anch'essi deceduti.
Dopo la recente morte di nostra sorella, io e mio fratello siamo stati chiamati dall'Ente cimiteriale per subentrare a nostro nonno all'uso perpetuo della cappella cimiteriale.
Dato che probabilmente sia io che mio fratello intendiamo rinunciare all' eredità di nostra sorella, il fatto di accettare di subentrare all' uso perpetuo della cappella cimiteriale di famiglia può essere considerata accettazione tacita di eredità?
Esiste un modo per subentrare all' uso perpetuo senza che questo comporti un accettazione dell' eredità di nostra sorella ?
Grazie”
Consulenza legale i 04/04/2024
Il tema che il quesito posto richiede di affrontare è quello del diritto di sepolcro, il quale si caratterizza per una evoluzione normativa abbastanza scarna ed in merito al quale dottrina e giurisprudenza hanno avuto modo di prendere posizione in modo spesso discordante.

Sotto il profilo del quadro normativo, una prima fonte si riviene nel R.D. n. 1880 del 1942, recante “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”, il quale è stato successivamente abrogato dal D.P.R. n. 803 del 1975, a sua volta modificato dal D.P.R. n. 627 del 1981 ed infine abrogato con il D.P.R. n. 285 del 1990, c.d. Regolamento di polizia mortuaria, attualmente in vigore.

Tradizionalmente si è soliti distinguere il diritto al sepolcro c.d. ereditario sia dal diritto primario al sepolcro c.d. familiare o gentilizio sia dal diritto secondario di sepolcro.
Quello che nel caso di specie interessa è in particolare il c.d. “diritto al sepolcro ereditario”, il quale deve intendersi come quel diritto avente ad oggetto il bene destinato dal fondatore genericamente a sepolcro.
Ora, fin quando fu in vigore il R.D. n. 1880/1942 il diritto al sepolcro ereditario poteva essere trasferito sia mortis causa in favore degli eredi in quanto tali (ovvero iure haereditatis, indipendentemente dal loro rapporto di parentela con il fondatore), sia inter vivos, a titolo oneroso o gratuito, a favore di terzi.

Con l’entrata in vigore del D.P.R. n. 803 del 1975 parte della dottrina confermò detto orientamento, sebbene il testo normativo non prevedesse più tale possibilità, mentre altra tesi ritenne che la cessione a terzi del diritto di uso delle sepolture private dovesse intendersi implicitamente negata, non essendo stata più espressamente prevista.

Con l’introduzione del Regolamento di Polizia mortuaria attualmente vigente, ossia il citato D.P.R. n. 285/1990, il legislatore prese espressa posizione su tale materia, così disponendo il relativo art. 93:
Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari…
Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dei concessionari, secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali”.

Alla luce di tale disposizione normativa, appare indubbiamente più difficile configurare l’ipotesi di una libera cessione del diritto di sepolcro, salvo attraverso la cessione o la voltura della concessione o il rilascio, ove possibile, di una nuova concessione.
La medesima disposizione, invece, consente di individuare il momento in cui sorge il diritto sul sepolcro nella concessione amministrativa rilasciata dalla pubblica amministrazione su un’area di terreno facente parte di un cimitero comunale.
Il rilascio di tale concessione, che avviene per fini non di lucro né di speculazione e per un tempo determinato non superiore a 99 anni, salvo rinnovo, vale a costituire in capo al concessionario e nei confronti degli altri privati un diritto soggettivo perfetto, di natura reale, assimilabile al diritto di superficie, il quale è destinato ad affievolirsi nel confronti della stessa pubblica amministrazione concedente ed a degradare ad interesse a diritto condizionato e ad interesse legittimo qualora, di fronte ad esigenze di pubblico interesse, la pubblica amministrazione dovesse decidere di esercitare il diritto di revoca.
Questo è ciò che si legge nella pronuncia della Corte di Cass. SS.UU. n. 8197 del 07.10.1994:
Nel nostro ordinamento, il diritto sul sepolcro già costruito nasce da una concessione da parte dell’autorità amministrativa di un’area di terreno (o di una porzione di edificio) in un cimitero pubblico di carattere demaniale (art. 824 c.c.) e tale concessione, di natura traslativa, crea, a sua volta, nel privato concessionario, un diritto soggettivo perfetto di natura reale, e perciò, opponibile “iure privatorum” agli altri privati, assimilabile al diritto di superficie, che si affievolisce, degradando ad interesse legittimo, nei confronti della P.A., nei casi in cui esigenze di pubblico interesse per la tutela dell’ordine e del buon governo del cimitero, impongono o consigliano alla P.A. di esercitare il potere di revoca della concessione”.

Quanto fin qui detto, dunque, consente di poter dire che l’invito ricevuto dall’Ufficio cimiteriale del Comune di subentrare al nonno, precedente concessionario, nell’uso perpetuo della cappella cimiteriale, non afferisce alla vicenda successoria né del nonno né, tantomeno, della sorella, essendo più che altro volto a rinnovare quella concessione in favore di altri soggetti (i nipoti) e comportando soltanto l’instaurazione di un rapporto diretto di natura amministrativa tra il Comune concedente ed i nuovi soggetti concessionari.
Tale rinnovo, peraltro, trova conferma nel disposto del vigente art. 93 Regolamento di polizia mortuaria (il cui testo è stato sopra riportato), per effetto del quale risulta difficile configurare una libera cessione del diritto al sepolcro, se non attraverso la cessione o la voltura della concessione o il rilascio di una nuova concessione, proprio ciò che l’Ente cimiteriale ha sicuramente intenzione di fare.

Infine, anche con riferimento a quello che la dottrina definisce come “diritto primario al sepolcro familiare e gentilizio”, consistente nel diritto di essere seppellito o di seppellire altri in un dato sepolcro, diritto che può essere attribuito dal proprietario del sepolcro (nel caso di specie il nonno concessionario) a favore del suo gruppo familiare, non si può ravvisare alcun fenomeno successorio, in quanto il presupposto dell’acquisto del diritto al sepolcro si rinviene esclusivamente nell’appartenenza alla cerchia dei familiari del concessionario-fondatore.


F. P. chiede
mercoledì 08/11/2023
“Signori,

Avrei bisogno di un consiglio,

Gli eredi - figli del defunto - sono tenuti responsabile per l'obligo fiscale e possibile mancanza di pagamenti in passato del defunto chi era dichiarato invalido per demenza di Alzheimer, quando non ci sono mai state nessuna domanda o notificazione prima della morte

Grazie”
Consulenza legale i 15/11/2023
Il dubbio che ci si pone, ovvero quello dell’esistenza o meno di debiti maturati a carico del defunto, è un dubbio che assale chiunque si trovi di fronte all’offerta di un patrimonio ereditario e debba decidere se accettare o meno quell’eredità (cfr. artt. 474 e ss. c.c.).
Intanto, va detto che per ovviare ad ogni inconveniente di questo tipo la legge mette a disposizione dei chiamati all’eredità la possibilità di avvalersi di una particolare forma di accettazione, ovvero l’accettazione con beneficio di inventario (cfr. artt. 484 e ss. c.c., la quale, come probabilmente è noto, consente all’erede accettante di rispondere di eventuali debiti ereditari con il solo patrimonio ereditario).
Ovviamente, la scelta di tale forma di accettazione presenta i suoi lati negativi, quale, in particolare, l’onere di dover rispettare scrupolosamente i tempi e le condizioni dettate dalle norme in materia, ma, al di là di ciò, permette, come si è detto, di non vedere intaccato in alcun modo il patrimonio personale.

Precisato ciò e passando ad occuparci nello specifico della problematica oggetto del quesito, va detto che, in termini generali, il fatto che tra i documenti conservati presso la casa del defunto non si rinvengano atti relativi a cartelle esattoriali, verbali di accertamento dell’Agenzia delle Entrate o atti di diffide e messa in mora provenienti da enti ed uffici pubblici in genere, non può in alcun modo indurre l’erede accettante a pensare che sull’eredità non incomba alcuna passività.
Per avere in qualche modo certezza di ciò occorre, infatti, procedere ad effettuare una serie di verifiche ed accertamenti, delle quali adesso si dirà.
Innanzitutto si può accedere al Cassetto fiscale del defunto ed estrapolare un estratto di ruolo, dal cui esame è possibile accertare se il defunto sia stato in vita destinatario di cartelle esattoriali che risultano ancora non pagate.
Per effettuare tale accesso occorre semplicemente il previo conferimento, da parte degli eredi e con manifestazione di volontà unanime, di apposita delega ad un intermediario abilitato.

Altro tipo di accertamento che può essere fatto consiste nel presentare al competente ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate una istanza di accesso alle banche dati dell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari del de cuius, chiedendo alla stessa Agenzia delle Entrate, in qualità di gestore delle banche dati comprese nell’anagrafe tributaria, ivi incluso l’archivio dei rapporti finanziari, la sussistenza di eventuali contestazioni in corso nonché l’elenco degli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari con i quali il de cuius ha intrattenuto rapporti nell’ultima annualità presente nella banca dati.
Ciò consentirà non soltanto di effettuare una prima verifica dei rapporti con il fisco, ma anche di scoprire eventuali rapporti finanziari in sofferenza con istituti di credito sconosciuti agli eredi (si allega, a tal fine, un modello che può essere utilizzato per presentare tale istanza e che viene separatamente inviato a mezzo mail).

Le suddette verifiche consentiranno di avere un quadro pressocchè completo della situazione ante mortem del de cuius, tenuto conto che qualora dovessero sopravvenire richieste di pagamento relative a situazioni debitorie non risultanti dagli accertamenti effettuati, ci si potrà pur sempre avvalere, se ne sussistono i presupposti, dei diversi strumenti di impugnazione per prescrizione e/o decadenza che l’ordinamento giuridico italiano mette a disposizione di ogni cittadino.
In ogni caso, si tenga presente che la condizione di invalidità in cui versava il de cuius non può costituire una valida ragione per esimere lo stesso dall’adempimento di eventuali obbligazioni di qualunque natura, sia essa fiscale o meno, in quanto anche per tale ipotesi l’ordinamento giuridico italiano prevede e disciplina diversi istituti giuridici a protezione sia della persona che del patrimonio del soggetto che versa in stato di incapacità, a cominciare dalla sua minore età.

Infine, è bene anche precisare e sapere che dagli accertamenti come sopra suggeriti non sarà possibile venire a conoscenza di eventuali verifiche non ancora avviate dall’Agenzia delle entrate (per le quali l’amministrazione finanziaria dispone in genere di cinque anni di tempo decorrenti dall’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi) né di eventuali debiti soggetti a termine o condizione (dal verificarsi dei quali decorre la loro esigibilità).

Mauro G. chiede
venerdì 03/04/2020 - Lombardia
“Buongiorno,
pochi giorni fa mio zio (fratello di mia madre) è deceduto. Lo stesso non era coniugato e non aveva figli.
Avrei bisogno di comprendere, sulla base della situazione del defunto, qual è l'asse ereditario previsto. Mio zio aveva due sorelle e un fratello (con una delle sorelle aveva in comune solo il padre).
Infine, stiamo apprendendo che lo stesso potesse avere contratto dei debiti (finanziamenti ancora da restituire) mentre la voce attiva dell'eredità fosse praticamente nulla (non aveva case di proprietà, nè altri beni - almeno a quanto a noi tutto noto).
Sulla base di quanto sopra le sorelle e il fratello stanno valutando di rinunciare all'eredità. Su questo specifico aspetto vorrei comprendere le implicazioni:
- la rinuncia è effettiva e totale?
- i figli delle sorelle e dei fratelli dovranno a loro volta rinunciare?
- infine, i figli dei figli delle sorelle e dei fratelli, minori, potranno essere oggetto di rinuncia?
Ho letto di tribunali dei minori che si esprimono in maniera differente, congelando la situazione dei minori fino al compimento del 18 mo anno di età. E' questo il possibile caso? Anche davanti all'evidenza di posizioni del defunto esclusivamente passive?
Vorrei integrare il quesito con un ulteriore aspetto: si sta procedendo al funerale e le spese correlate andranno saldate.
Al fine di evitare rischi di accettazione implicita è stato sconsigliato ai fratelli di sostenere le spese e di avere intestata la relativa fattura. Ovviamente questo sarebbe grottesco è complicato: l’agenzia funebre va pagata. Questo aspetto va tenuto in qualche modo in considerazione ?
Grazie per la consulenza.
Un cordiale saluto

Consulenza legale i 08/04/2020
Dispone l’art. 570 del c.c. che quando taluno muore senza testamento e senza lasciare prole, né genitori né altri ascendenti, a costui gli succedono i fratelli e le sorelle in parti eguali, precisandosi al secondo comma che fratelli e sorelle unilaterali conseguono la metà di ciò che spetterebbe ai germani.
Una volta apertasi la successione, per poter acquistare l’eredità e così conseguire la qualità di eredi occorre, ex art. 459 del c.c., il compimento di un ulteriore atto, ossia è necessario che il c.d. chiamato all’eredità manifesti la volontà di accettare, la quale può essere espressa o tacita, come previsto dall’art. 474 del c.c..
Inoltre, entro lo stesso termine di dieci anni che l’art. 480 del c.c. fissa per manifestare la volontà di accettare, il chiamato può anche decidere di rinunziare all’eredità, osservando in questo caso le forme previste dall’art. 519 del c.c..

E’ proprio nelle ipotesi di rinuncia all’eredità da parte dei primi chiamati che potranno trovare applicazione le norme sul c.d. diritto di rappresentazione, dettate sempre dal codice civile agli artt. 467 e ss.
Trattasi di quel particolare istituto per effetto del quale, allorchè taluno non può o non vuole accettare l’eredità, gli subentrano i suoi discendenti.
Alla individuazione dei soggetti che possono essere rappresentati provvede l’art. 468 del c.c.., il quale dispone che nella linea retta saranno tali i figli, anche adottivi, del defunto, mentre nella linea collaterale i fratelli e le sorelle del defunto stesso.
Rappresentanti, invece, ossia chiamati a subentrare, sono i discendenti dei figli ed i discendenti dei fratelli e delle sorelle, ed il diritto di rappresentazione si estende all’infinito (così art. 469 del c.c.); ciò significa che il discendente del figlio o del fratello o della sorella potrà succedere al de cuius anche se, per ipotesi, dovesse essere legato a quest’ultimo da un grado di parentela superiore al sesto (in deroga, dunque, alla regola posta dall’art. 572 del c.c.).

Applicando i principi giuridici appena esposti al caso di specie, si avrà che, se qualcuno dei fratelli e delle sorelle del de cuius dovesse decidere di rinunciare a quell’eredità, opererà l’istituto della rappresentazione, e pertanto saranno i figli del rinunziante ad assumere la posizione di chiamati ed il conseguente diritto di accettare o rinunciare.
Va precisato che la rinuncia, secondo il chiaro disposto dell’art. 520 c.c., non può che riguardare l’intera eredità del de cuius ed inoltre non può essere sottoposta a termine o condizione (si dice che è un atto puro, al pari dell’accettazione).

Qualora, poi, come nel caso di specie, tra i chiamati ulteriori dovessero esservi dei minori, si dovrà fare applicazione dell’art. 471 del c.c., il quale richiede necessariamente che l’accettazione dell’eredità venga fatta secondo le forme della accettazione beneficiata.
Nel compimento di tale atto, il minore sarà rappresentato dai genitori, i quali dovranno munirsi dell’autorizzazione da parte del giudice tutelare, espressamente richiesta dall’art. 320 del c.c.; tuttavia, l’art. 489 del c.c. consente eccezionalmente al minore di adempiere a tutte le incombenze richieste dallo stesso codice civile per godere degli effetti del beneficio di inventario entro il termine di un anno dal compimento della maggiore età.
Si ritiene che sia a questo allungamento del termine, previsto dall’art. 489 c.c., che ci si intenda riferire quando nel quesito si accenna ad un congelamento, da parte di alcuni Tribunali, della situazione dei minori fino al compimento del diciottesimo anno di età.
Sembra improbabile, invece, che un giudice tutelare, chiamato, a seguito di ricorso presentato dai genitori, ad autorizzare il minore a rinunziare ad una eredità che si dimostra essere passiva (e, dunque, fonte di sicuro pregiudizio per il patrimonio del minore), possa non autorizzare sin da subito il minore a rinunziare all’eredità medesima.

Per quanto concerne la necessità di una rinuncia anche da parte dei chiamati ulteriori (cioè da parte dei figli di fratelli e sorelle del defunto), si ritiene che non sia un atto immediatamente necessario, anzi ciò che può consigliarsi è di attendere la prescrizione del diritto di accettare senza fare alcunché.
Si tenga peraltro conto del fatto che, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, Sez. I, sent. 1 febbraio 2007 n. 2211, nel caso di minori ed incapaci, costituendo l’accettazione con beneficio di inventario una forma di accettazione espressa dell’eredità ed essendo questa l’unico modo possibile di acquisto dell’eredità per tali soggetti, non potranno per gli stessi avere rilievo comportamenti taciti o accettazioni per fatti concludenti o atti dispositivi di diritti ereditari, né comportamenti con effetto legale tipico (pertanto, non si corre il rischio di ritrovarsi ad aver accettato tacitamente l’eredità).

Qualora poi, nel corso del termine decennale, gli altri chiamati dovessero avere interesse sin da subito a conoscere se i minori intendono accettare o meno l’eredità, potranno sempre avvalersi dell’istituto giuridico della c.d. actio interrogatoria, previsto dall’art. 481 del c.c., e così rivolgersi all’autorità giudiziaria (Tribunale del luogo della apertura della successione) per chiedere la fissazione di un termine entro cui il chiamato dovrà comunque dichiarare se accetta o rinuncia all’eredità (trascorso tale termine il chiamato perde definitivamente il diritto di accettare).

Ultimo aspetto su cui viene chiesto di soffermarsi è quello relativo agli effetti che può avere il pagamento delle spese funerarie ai fini di una eventuale accettazione tacita dell’eredità.
Interessante, sotto questo profilo, si ritiene che possa essere quanto affermato dal Tribunale di Varese con sentenza del 31.10.2011, in cui si sostiene esplicitamente che il pagamento delle spese funerarie da parte di un membro della famiglia costituisce l’espressione di un dovere morale e familiare, da non potere, pertanto, ricondurre tout court all’adempimento di un peso ereditario; in quanto tale non può costituire accettazione tacita dell’eredità per gli effetti di cui agli artt. 474 e 476 c.c.
Si deve tuttavia consigliare, per ragioni di maggiore sicurezza, di non effettuare tali spese utilizzando denaro prelevato dal patrimonio del defunto, ma piuttosto di utilizzare denaro di uno o più familiari, ai quali dovrà essere correttamente intestata la relativa fattura.
Poiché tale atto deve qualificarsi, sotto il profilo giuridico, come un’ipotesi di adempimento del terzo (art. 1180 del c.c.), colui o coloro che lo eseguono avranno successivamente il diritto di ripetere il pagamento di tali somme da chi assumerà la posizione di erede, in ciò avvalendosi di quanto prescritto dall’art. 461 del c.c..