Cass. civ. n. 6596/2023
Quando in un contratto di locazione la parte locatrice è costituita da più locatori, dal lato passivo ciascuno di essi è tenuto nei confronti del conduttore alla medesima prestazione, mentre dal lato attivo può agire nei riguardi del locatario per l'adempimento delle sue obbligazioni, trovando applicazione la disciplina della solidarietà ex art. 1292 c.c., la quale, tuttavia, non determina la nascita di un rapporto unico ed inscindibile e non dà luogo, perciò, a litisconsorzio necessario tra i diversi obbligati o creditori. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - in relazione a un contratto di locazione che prevedeva che il pagamento del canone avvenisse mediante bonifico su un conto corrente intestato a due dei plurimi locatori - aveva ritenuto che la chiusura di tale conto, a seguito del decesso dei relativi intestatari, non legittimasse in alcun modo il conduttore ad interrompere il pagamento del canone, che avrebbe dovuto invece effettuarsi al domicilio di altro co-locatore, in applicazione dell'art. 1182, comma 3, c.c.).
Cass. civ. n. 33391/2022
Qualora uno solo tra più coobbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio, è facoltà del creditore, ricorrendone i presupposti, di promuovere l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. nei suoi confronti, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento.
Cass. civ. n. 32469/2022
In tema di scissione societaria, la società beneficiaria è solidalmente responsabile per i debiti erariali della società scissa relativi a periodi d'imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione produce effetti, e può essere richiesta del pagamento di tali debiti senza oneri di avvisi o altri adempimenti da parte dell'Amministrazione.
Cass. civ. n. 39384/2021
Allorché la sentenza di primo grado, avente ad oggetto un preteso credito risarcitorio del "de cuius", sia stata pronunciata, a seguito del decesso dell'originario titolare nel corso di giudizio e di riassunzione, nei confronti dei coeredi dello stesso, senza prevedere limitazioni "pro quota" né specificazione di una solidarietà attiva, anche il singolo coerede può proporre appello per l'intero credito ereditario o per la sola parte proporzionale alla quota ereditaria (ferma la necessità del litisconsorzio degli altri eredi per ragioni meramente processuali legate all'avvenuta trasmissione della legittimazione processuale della parte deceduta) e la pronuncia estende i propri effetti nei riguardi di tutte le parti interessate, restando peraltro estranei all'ambito della tutela del diritto azionato i rapporti patrimoniali interni tra coeredi, destinati ad essere definiti con la divisione.
Cass. civ. n. 25980/2021
In tema di obbligazioni solidali, al fine di determinare il debito che residua a carico degli altri debitori in solido a seguito della transazione conclusa da uno di essi nei limiti della propria quota, occorre verificare se la somma pagata sia pari o superiore alla quota di debito gravante su di lui, oppure sia inferiore, perché, nel nel primo caso, il debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente a quanto effettivamente pagato dal debitore che ha raggiunto l'accordo transattivo mentre, nel secondo caso, lo stesso debito si riduce in misura corrispondente alla quota gravante su colui che ha transatto. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/02/2017).
Cass. civ. n. 13718/2021
Quando sono dedotte in giudizio obbligazioni solidali, il preteso creditore, che consegua l'accoglimento della domanda solo nei confronti di alcuno dei pretesi debitori solidali, ha interesse ad impugnare limitatamente al rigetto parziale dell'avanzata istanza globale, senza che trovi ostacolo nel passaggio in giudicato della sentenza nei punti non investiti dall'impugnazione, perche la definitività di alcuno dei dedotti rapporti obbligatori non fa venir meno il vantaggio derivante al creditore dalla concorrenza degli altri, concernenti la stessa prestazione. (Rigetta, TRIBUNALE TRANI, 15/01/2019).
Cass. civ. n. 2822/2014
La solidarietà attiva fra più creditori non si presume, nemmeno in caso di identità della prestazione dovuta, ma deve risultare espressamente dalla legge o da un titolo negoziale preesistente alla richiesta di adempimento, non essendo sufficiente all'esistenza del vincolo l'identità qualitativa delle prestazioni ("eadem res debita") e delle obbligazioni ("eadem causa debendi"). (Rigetta, App. Potenza, 15/11/2007).
Cass. civ. n. 19713/2012
I crediti dei soggetti danneggiati da uno stesso fatto illecito sono tra loro autonomi, né tra essi si crea un vincolo di solidarietà attiva solo per la loro comune origine; tuttavia, ne è ammissibile la richiesta di liquidazione cumulativa, alla stregua di una valutazione in via equitativa del danno, quando, pur essendo agevole la prova del pregiudizio complessivamente patito, sia oltremodo difficoltosa la prova della porzione subita da ciascuno, non avendo il debitore alcun interesse alla ripartizione del "quantum debeatur" tra i creditori, né rilevando quello, di fatto, e in contrasto con la condizione di cui art. 1276 c.c., di trarre vantaggio dalla difficoltà dei creditori di provare l'ammontare del danno individuale.
Cass. civ. n. 11051/2012
In tema di obbligazioni solidali passive, per le quali costituisce regola fondamentale che tutti i debitori siano tenuti ad un medesima prestazione in modo che l'adempimento di uno libera tutti i coobbligati (art. 1292 c.c.), l'avvenuto pagamento determina l'estinzione "ipso iure" del debito anche nei confronti di tutti gli altri coobbligati, e tale effetto estintivo, rilevabile e deducibile anche in sede di legittimità - atteso che l'eccezione di pagamento integra una mera difesa della quale il giudice deve tenere conto ove essa risulti comunque provata, anche in mancanza di un'espressa richiesta in tal senso - opera anche nei confronti di coobbligato che non si sia avvalso della facoltà di invocare, in altro giudizio di merito, l'estensione ex art. 1306 c.c. del giudicato già conseguito da un diverso debitore solidale.
Cass. civ. n. 18362/2010
Al fine della ricorrenza della solidarietà attiva, in forza di titolo negoziale, in un rapporto obbligatorio con identità di oggetto e di causa e con pluralità di creditori, non sono necessarie clausole espresse o formule sacramentali, ma è sufficiente che, attraverso l'interpretazione di quel titolo, possa accertarsi univocamente la volontà delle parti di attribuire a ciascuno dei creditori il diritto di pretendere l'adempimento dell'intera obbligazione, con effetto liberatorio anche nei confronti degli altri creditori.
Cass. civ. n. 16391/2010
La solidarietà di cui all'art. 1292 c.c. sussiste non già quando unica sia la fonte dell'obbligazione, ma quando più soggetti siano tenuti ad eseguire la medesima prestazione, sicché l'adempimento di uno abbia effetto liberatorio nei confronti di tutti. Pertanto, allorché la parte soccombente in giudizio dia esecuzione ad una sentenza non definitiva, traendo un assegno bancario all'ordine di più persone, nel caso di riforma della sentenza in grado di appello, tutti gli intestatari dell'assegno sono tenuti in solido alla restituzione della somma pagata.
Cass. civ. n. 3672/2010
In tema di responsabilità solidale relativa ad obbligazione risarcitoria che si fondi sul medesimo titolo ed abbia il medesimo oggetto, il pagamento, da parte di uno dei coobbligati, determina l'estinzione "ipso iure" dell'obbligazione, entro i limiti dell'importo corrisposto, nei confronti di tutti gli altri coobbligati (ai sensi dell'art. 1292 c.c.), giacché la responsabilità plurisoggettiva, riferendosi al medesimo fatto dannoso, non incide sull'entità complessiva del risarcimento conseguibile, che rimane limitato al danno effettivamente subito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha detratto dalla complessiva somma liquidata nel giudizio di merito, a titolo di risarcimento del danno extracontrattuale, l'importo corrisposto al danneggiato da un coobbligato solidale; importo che la sentenza impugnata non aveva provveduto a sottrarre, adducendo l'estraneità del coobbligato medesimo all'instaurato giudizio risarcitorio).
Cass. civ. n. 21482/2007
In tema di solidarietà passiva nelle obbligazioni, ai sensi dell'art. 1292 c.c., la questione relativa alla quota di obbligazione gravante a carico del condebitore nei rapporti interni si pone soltanto qualora, abbia pagato l'intero debito giacché, solo in tale ipotesi, quest'ultimo potrà agire in via di regresso verso gli altri debitori solidali per ottenere le parti dell'intero debito di loro rispettiva spettanza, le quali, se non risulta diversamente, si presumono uguali.
Cass. civ. n. 24269/2006
In caso di obbligazione solidale dal lato passivo, l'accertamento del debito nei riguardi di uno solo dei condebitori non richiede la necessaria partecipazione al giudizio anche dell'altro e non fa stato nei suoi confronti (principio applicato in fattispecie in cui il lavoratore aveva agito contro l'assuntore del concordato, sul presupposto dell'estensibilità dell'accertamento da lui ottenuto contro il fallito tornato
in bonis, che non aveva partecipato al giudizio conclusosi con la sentenza di condanna ottenuta nei confronti del fallito. La S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto la sentenza passata in giudicato nei confronti del fallito tornato
in bonis non estensibile all'assuntore del concordato che non aveva partecipato al giudizio fallimentare, non costituendo l'accertamento della pretesa contro quest'ultimo giudicato contro l'assuntore).
Cass. civ. n. 16125/2006
In tema di solidarietà passiva, qualora il creditore agisca, ai sensi dell'art. 1292 c.c., contro uno qualsiasi dei condebitori solidali, esercita un suo preciso diritto che, però, non può comportare automatica rinuncia del credito nei confronti dell'altro o degli altri condebitori solidali, poiché, diversamente, si contraddirebbe la stessa facoltà di scelta che la citata norma riconosce al creditore ed il diritto del debitore solidale escusso di rivalersi nei riguardi dei suoi condebitori solidali per le quote di rispettiva responsabilità. Tale conclusione si impone anche se l'azione sia stata esercitata nei confronti di uno soltanto dei condebitori solidali a causa della convinzione che questo, e non altri, sia il debitore, dato che la volontà di remissione presuppone anche, e in primo luogo, la consapevolezza, nel creditore, dell'esistenza del debito, non potendo certo configurarsi la remissione di un debito che lo stesso remittente reputasse, a torto o a ragione, inesistente. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza, con la cui motivazione, in violazione delle norme che governano la solidarietà passiva nei rapporti obbligatori, era stato erroneamente ravvisato che la convinzione dell'esclusiva responsabilità del conducente di un veicolo, la quale aveva indotto il danneggiato ad orientare la sua azione solo contro la società assicuratrice dello stesso veicolo, oltre che del suo proprietario, aveva comportato l'abbandono della possibilità di azione contro il proprietario dell'automezzo nel quale egli aveva preso posto, così desumendone la rinuncia a quest'ultima azione).
Cass. civ. n. 11366/2006
La solidarietà attiva nelle obbligazioni non si presume, nemmeno in caso di identità della
res debita, ma deve risultare espressamente dalla legge o dal titolo, atteso che nella solidarietà attiva non si riscontra un vantaggio dei creditori solidali, essendo sicuramente avvantaggiato solo il debitore, che si libera dalla prestazione rendendola ad uno qualsiasi dei creditori. Ne consegue che gli effetti interruttivi della prescrizione si verificano esclusivamente in favore di quello tra i creditori che compia atti di interruzione. (Nella specie, relativa a credito nascente da richiesta di restituzione di fondi speciali erogati a seguito di operazione truffaldina, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'effetto interruttivo, in favore di altro ente pubblico erogante, della costituzione di parte civile della Regione).
Cass. civ. n. 11039/2006
In tema di responsabilità solidale relativa ad obbligazione risarcitoria derivante da un fatto dannoso unico imputabile a più persone, il giudicato - che si formi nel processo dinanzi al giudice dichiarato competente - non può essere invocato nello stesso processo, nemmeno sotto forma di «efficacia riflessa» (in relazione al disposto dell'art. 1306 c.c.), che continua a svolgersi, sia pure in parte, dinanzi al giudice originariamente adito. Tuttavia, il giudicato ottenuto da uno dei coobbligati solidali - che si fondi sul medesimo titolo ed abbia il medesimo oggetto - non può risultare del tutto improduttivo di effetti nei confronti di altro coobbligato. Infatti, la suddetta responsabilità solidale - plurisoggettiva ma riferibile al medesimo fatto dannoso - non incide sull'entità complessiva del risarcimento conseguibile (limitato, comunque, al danno effettivamente subito), con la conseguenza che il pagamento, da parte di uno dei coobbligati, determina l'estinzione
ipso iure dell'obbligazione, entro i limiti del pagamento effettuato, nei confronti di tutti gli altri coobbligati (ai sensi dell'art. 1292 c.c.) - ancorché questi non si siano avvalsi (ai sensi dell'art. 1306 c.c.) del giudicato, nei riguardi del coobbligato che abbia eseguito il pagamento - e tale effetto estintivo è rilevabile, a prescindere dall'eccezione di parte, nel giudizio di cognizione, perfino in sede di legittimità, mentre l'opponibilità del pagamento di nitro condebitore - come il giudicato di condanna nei suoi confronti - non può ritenersi limitata alla contestazione dell'azione esecutiva, senza che ne risulti la preclusione del giudicato – quantomeno implicito - ove quel pagamento o quel giudicato fosse deducibile nel giudizio di cognizione. Rimane fermo, in ogni caso, che il giudicato nei confronti di altro condebitore - quando non operi nemmeno la mera efficacia riflessa - non è idoneo a paralizzare l'azione esercitata nello stesso giudizio finalizzata all'ottenimento della liquidazione dei danni subiti da parte del danneggiato (nella specie un lavoratore infortunato), sia pure in dipendenza del medesimo fatto, ma può incidere, esclusivamente, sulla determinazione dell'importo che - a seguito dell'esecuzione dello stesso giudicato - risulti ancora dovuto.
Cass. civ. n. 15431/2005
La responsabilità solidale, contrattuale o extracontrattuale (artt. 1292 e 2055, primo comma, c.c.), sussiste anche se l'evento dannoso è causalmente derivato dalle condotte, pur autonome e distinte, coeve o successive, di più soggetti, ciascuno dei quali abbia concorso a determinarlo con efficacia di concausa, restando irrilevante, nel rapporto tra danneggiato e danneggiante, la diseguale efficienza causale delle singole condotte, poiché il danneggiato può pretendere l'intera prestazione anche da uno solo degli obbligati. Pertanto il debitore condannato, ove non abbia proposto domanda di rivalsa nei confronti del preteso condebitore solidale, non ha alcun interesse ad impugnare la sentenza nella parte in cui si esclude la responsabilità di uno o più condebitori, perché essa non aggrava la sua posizione di debitore dell'intero, né pregiudica il suo eventuale diritto di rivalsa.
Cass. civ. n. 15231/2002
Nel caso in cui il deposito bancario sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere, sino alla estinzione del rapporto, operazioni, attive e passive, anche disgiuntamente, si realizza una solidarietà dal lato attivo dell'obbligazione, che sopravvive alla morte di uno dei contitolari, sicché il contitolare ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell'altro, l'adempimento dell'intero saldo del libretto di deposito a risparmio e l'adempimento cosa conseguito libera la banca verso gli eredi dell'altro contitolare.
Cass. civ. n. 8235/2001
In tema di obbligazioni solidali, nel rapporto con pluralità di debitori sussiste una presunzione di solidarietà passiva, ai sensi dell'art. 1294 c.c. — la cui
ratio è quello di tutelare l'interesse del creditore a disporre, ai sensi dell'art. 1292 c.c., della facoltà di una sola esecuzione nei confronti del patrimonio prescelto —, mentre tale presunzione di solidarietà è del tutto esclusa nel caso di rapporto obbligatorio con pluralità di creditori (anche se essi invochino la medesima fonte del loro diritto nei confronti del debitore), salva la sola ipotesi di una espressa pattuizione di solidarietà da parte dei creditori stessi.
Cass. civ. n. 8177/1999
In tema di responsabilità della P.A. per occupazione illegittima del fondo irreversibilmente acquisito con la realizzazione di opera pubblica, l'appartenenza del fondo medesimo a più comproprietari non implica solidarietà attiva in un unico credito risarcitorio, ma comporta l'insorgenza di un autonomo diritto di ciascuno dei comproprietari al ristoro del pregiudizio causato al proprio patrimonio. Ne consegue che ciascuno dei detti comproprietari ha la possibilità di agire in giudizio per il risarcimento del danno nei limiti della propria quota di comproprietà.
Cass. civ. n. 5316/1998
La solidarietà attiva fra più creditori sussiste solo se espressamente prevista in un titolo negoziale preesistente alla richiesta di adempimento, non essendo sufficiente all'esistenza del vincolo l'identità qualitativa delle prestazioni (
aedem res debita) e delle obbligazioni (
eadem causa debendi). L'interesse a negare detta solidarietà non è attribuibile esclusivamente a ciascuno dei creditori, ma appartiene anche al debitore ai fini di un corretto e non pregiudizievole assetto dei rapporti obbligatori (vedi art. 1297, secondo comma, c.c. limitativo della proponibilità delle eccezioni personali), giacché nelle ipotesi di solidarietà attiva il comune debitore non potrebbe opporre al creditore che gli abbia chiesto l'intera prestazione le eccezioni personali ad altro creditore e che a questo il debitore medesimo avrebbe potuto, invece, opporre, nel caso di obbligazione parziale, il cui adempimento egli per la sua parte avrebbe richiesto.
Cass. civ. n. 2120/1996
L'art. 1292 c.c. non identifica l'obbligazione solidale con un'obbligazione nascente da un unico atto o fatto giuridico che dia luogo ad un medesimo ed unico obbligo di prestazione da parte di più soggetti, bensì nell'esistenza di più soggetti obbligati alla medesima prestazione, «in guisa tale che l'adempimento dell'uno libera gli altri», restando irrilevante la unicità o pluralità dei fatti o dei mezzi giuridici in conseguenza dei quali è nato l'obbligo ad adempiere quella medesima prestazione ed essendo essenziale che tutti i debitori non siano obbligati a più prestazioni identiche, ma ad un'unica prestazione.
Cass. civ. n. 103/1986
In tema di solidarietà attiva il vincolo solidale non si presume ma richiede uno specifico patto,
e, pertanto, detto vincolo non può dedursi da una clausola che si limiti a conferire a uno dei creditori il potere di rappresentanza degli altri.
Cass. civ. n. 3524/1983
Il principio, in forza del quale la solidarietà attiva nell'obbligazione, a differenza di quella passiva, non si presume, nemmeno in caso di identità della «
res debita» e della «
causa obbligandi», ma deve risultare espressamente dalla legge o dal titolo, comporta, con riguardo al contratto costitutivo di rapporti obbligatori fra una pluralità di parti, che il vincolo di solidarietà fra i creditori richiede uno specifico patto e, quindi, non può essere evinto né dalla previsione della solidarietà fra i debitori, con funzione meramente confermativa della presunzione di legge, né dalla clausola che si limiti a conferire ad uno dei creditori il potere di rappresentanza degli altri, senza alcuna interferenza sui diritti scaturenti dal contratto stesso.