(massima n. 1)
Al fine della ricorrenza della solidarietā attiva, in forza di titolo negoziale, in un rapporto obbligatorio con identitā di oggetto e di causa e con pluralitā di creditori, non sono necessarie clausole espresse o formule sacramentali, ma č sufficiente che, attraverso l'interpretazione di quel titolo, possa accertarsi univocamente la volontā delle parti di attribuire a ciascuno dei creditori il diritto di pretendere l'adempimento dell'intera obbligazione, con effetto liberatorio anche nei confronti degli altri creditori.