(massima n. 2)
La solidarietā attiva fra pių creditori non si presume, nemmeno in caso di identitā della prestazione dovuta, ma deve risultare espressamente dalla legge o da un titolo negoziale preesistente alla richiesta di adempimento, non essendo sufficiente all'esistenza del vincolo l'identitā qualitativa delle prestazioni ("eadem res debita") e delle obbligazioni ("eadem causa debendi"). (Rigetta, App. Potenza, 15/11/2007).