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Articolo 1304 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Transazione

Dispositivo dell'art. 1304 Codice Civile

La transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare(1).

Parimenti, se è intervenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la transazione non ha effetto nei confronti degli altri creditori, se questi non dichiarino di volerne profittare.

Note

(1) La norma si riferisce solo alla transazione stipulata per l'intero debito solidale. Se invece il condebitore effettua la transazione limitatamente alla propria quota, gli altri condebitori sono liberati per la parte di debito estinto.

Ratio Legis

La ragione della norma va rinvenuta nel fatto che in caso di transazione non è possibile stabilire a priori se essa avrà un effetto positivo o negativo per gli obbligati: quindi, l'estensione degli effetti non è prevista come regola ma è lasciato alle parti stesse di scegliere se approfittarne o meno.

Spiegazione dell'art. 1304 Codice Civile

Comunicabilità dell'effetto estintivo della transazione agli altri soggetti. Necessità di dichiarazione di volontà da parte di questi

Nel diritto romano non furono determinati gli effetti della transazione in relazione alla solidarietà. Nel diritto francese si ammise che la transazione intervenuta fra due soggetti dell'obbligazione solidale non obbligasse gli altri e non fosse ad essi opponibile (art. 2051 c.f.). Nella dottrina francese per altro sussisteva forte contrasto nella interpretazione di detta norma. Alcuni, come il Laurent, ne traeva la rigorosa affermazione dell'incomunicabilità del fatto transattivo, sia dannoso, sia giovevole altri, come il Troplong (Transer, n. 125, 126) sostenevano che non fosse opponibile, ma potesse invocarsi se giovevole.

Il codice vigente ha accolto appunto questo ultimo principio ed ha affermato che, di regola, la transazione limita i suoi effetti alle parti che l'hanno conclusa, pere permette agli altri soggetti condebitori o concreditori di trarne profitto. Perciò i condebitori possono invocare la transazione fatta dal creditore con uno dei condebitori e gli altri creditori possono profittare della transazione conclusa dal concreditore con il debitore.

A detto effetto si esige però che i soggetti che ne vogliono trarre vantaggio facciano in questo senso apposita dichiarazione.

Qui dunque si accoglie il concetto della comunicabilità del fatto estintivo, lo si subordina però al riscontro di un elemento soggettivo (la dichiarazione di volontà dell'interessato). La specialità della norma è giustificata dal rilievo che, essendo la transazione un fatto complesso, che ha aspetti giovevoli o dannosi, secondo il punto di vista della per­sona, cui si riferisce, solo il soggetto che l'invoca può dire il preciso apprezzamento di convenienza o no, nei suoi confronti, di qui la necessità di una sua dichiarazione di volontà.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

56 Sull'argomento delle obbligazioni passivamente solidali e, ancora, da porre in rilievo quanto segue:
a) Al posto dell'ovvio capoverso dell'art. 137 del pro­getto del 1936 (il rifiuto di adesione esclude la conclusione della novazione) si è ritenuto di considerare il caso di novazione parziale, che non era disciplinato dal progetto (art. 42).
b) Non si è fatta dipendere l'efficacia della remis­sione verso tutti i condebitori dalla dichiarazione del debitore, come richiedeva il primo comma dell'art. 139 del progetto
del 1936; basta che il creditore abbia voluto che la remissione riguardi l'intero rapporto (art. 44).
Non si è, poi, riprodotta la seconda parte del suddetto primo comma circa l'effetto della restituzione volontaria del titolo nei confronti del condebitore in solido, essendosi pre­ferito accennarne nell'art. 155.
c) Non si è ritenuto, come si richiedeva da qualcuno, di ammettere, nel caso di rinuncia alla solidarietà a favore di uno dei debitori, la delazione della quota del debitore liberato (art. 45).
Su questo punto l'art. 139 del progetto del 1936 era stato ingiustamente criticato, perché la detrazione proposta sarebbe stata legittima solo ove la liberazione di uno dei debitori dal vincolo di solidarietà avesse potuto configurarsi come una riduzione dell'obbligo o come liberazione di uno dei condebi­tori, il che non può sostenersi.
d) Si è soppressa dall'art. 143 del progetto del 1936 (cor­rispondente all'art. 1197 cod. civ.) l'eccezione con la quale esso si chiudeva (art. 47).
Questa contemplava una presunzione di rinunzia alla solidarietà derivante dalla continuazione di un pagamento di frutti; ma tale presunzione non persuade, potendo ammettersi che si ricevano i frutti dal singolo debitore, senza l'intenzione­ di rinunziare alla solidarietà relativamente al capitale.
e) Per la soluzione del vecchio problema dell'efficacia della transazione fatta da uno dei condebitori, ho ripreso il concetto affermato dall'art. 1771 cod. civ., disponendo che la transazione tra il creditore e uno dei debitori solidali non produce effetto nei confronti degli altri se costoro non inten­dono profittarne (art. 48).
Tale disposizione è giustificata dalla esigenza di evitare collusioni tra condebitore e creditore, e dalla necessità di ap­plicare anche qui il principio secondo cui gli effetti degli atti compiuti da un condebitore si estendono agli altri in quanto questi possano trarne vantaggio. L'esistenza o meno di tale vantaggio viene fatta derivare dal solo giudizio del condebitore, per la difficoltà di poterla affermare in base a dati obiettivi:
il condebitore proffiterà della transazione quando riterrà di poterne avere giovamento.
f) Si è premesso, al primo, il secondo comma dell'art. 145 del progetto del 1936, perché ciò, in base ad un argomento a contrario, avrebbe reso inutile disciplinare gli effetti del rifiuto­ di giuramento da parte di uno dei debitori solidali (art. 49).
Rimaneva, però, da regolare il caso di rifiuto di giura­mento deferito da un condebitore al creditore, il che è stato tatto mercé l'estensione dell'effetto favorevole a tutti i condebitori.
g) Relativamente al regresso tra condebitori (art. 51), si è modificata la dizione del secondo comma dell'art. 146 del progetto del 1936, prevedendo il caso in cui un condebitore è insolvente anziché solo quello in cui diviene insolvente.
Quest'ultima formula allude alla insolvenza successiva al pagamento; ma deve aversi considerazione anche della insolvenza anteriore o contemporanea, salvo, naturalmente, l'apprezzamento e le relative conseguenze di una condotta colposa del debitore che agisce in via di regresso.
Si è poi aggiunto al testo del detto art. 146 un terzo comma, destinato a regolare l'ipotesi di esclusività di interesse di uno dei condebitori.
h) L'espressione "diviene insolvente" si è pure corretta nell'art. 147 del progetto del 1936 (art. 52).
Da questo si è soppresso il capoverso, considerato super­fluo perché la sostituzione del creditore nella situazione che il debitore liberato aveva verso i suoi condebitori, è necessaria conseguenza del contegno del creditore medesimo il quale, liberando uno dei condebitori, ha impedito il regresso verso di lui.
57 Circa le obbligazioni attivamente solidali deve no­tarsi:
a) E' sembrato preferibile (art. 56) coordinare l'effetto della novazione a quello previsto per la remissione, per la compensazione e per la confusione, dato che in tutti i casi si hanno fattispecie di estinzione con mezzi diversi dal pa­gamento.
b) Si è regolato l'effetto verso gli altri creditori della transazione fatta da uno di essi con il comune debitore (arti­colo 60); si è così completato il sistema del progetto della Com­missione reale.
II principio accolto è quello stesso dell'art. 48: la transa­zione si estende ai concreditori in quanto possa loro giovare, ossia in quanto essi dichiarino di volerne profittare.
c) Si è integrato l'art. 151 del progetto del 1936 concernente gli effetti del giuramento, regolandone le conseguenze anche nel caso di giuramento deferito ad uno dei creditori
(art. 61): la prestazione giova a tutti, il rifiuto nuoce solo al creditore al quale il giuramento è stato deferito.
La base della norma sta sempre nel principio secondo cui gli atti favorevoli sono opponibili a tutti, quelli contrari non pregiudicano.
d) La comunicazione degli effetti di una sentenza ema­nata verso uno solo dei creditori in solido era regolata dal progetto del 1936 (art. 150) nel senso che essa giovava a tutti se di condanna, ma nuoceva se di assoluzione, salvo che fosse fondata su una causa personale al creditore istante.
L'evidente distacco di questa seconda soluzione dai prin­cipi generalmente seguiti e, d'altra parte, il bisogno di evi­tare possibili collusioni ha condotto ad affermare che la
sentenza sfavorevole ottenuta da uno dei creditori in solido ha efficacia soltanto per la parte del creditore contro cui fu emanata (art. 62 secondo capoverso). Per la sentenza
favorevole ad uno dei creditori in solido si è ritenuto oppor­tuno di estenderne l'effetto, senza pregiudizio delle eccezioni personali che il debitore può opporre a ciascuno dei creditori (art. 62 primo comma): il principio è troppo ovvio perché possa essere necessaria la sua giustificazione.

Massime relative all'art. 1304 Codice Civile

Cass. civ. n. 7094/2022

L'art. 1304, comma 1, c.c., nel consentire, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, che il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla stipulazione della transazione tra creditore e uno dei debitori solidali, se ne possa avvalere, si riferisce esclusivamente all'atto di transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, mentre non include la transazione parziale che, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può coinvolgere gli altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne.

Cass. civ. n. 26118/2021

In tema di responsabilità per danni da attività medico-chirurgica, anche quando la domanda risarcitoria si fonda sull'erroneo operato del medico e non sui profili strutturali e organizzativi della struttura sanitaria, la transazione tra medico e danneggiato non impedisce l'esercizio dell'azione per l'accertamento della responsabilità della struttura ospedaliera - che non ha natura di responsabilità per fatto altrui, bensì per fatto proprio e, pertanto, non viene meno in conseguenza della liberazione del medico dalla propria obbligazione risarcitoria -, ma comporta unicamente che, nel compiere detto accertamento, il giudice debba indagare "incidenter tantum" sulla esistenza di una eventuale condotta colposa del sanitario. (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/10/2018).

Cass. civ. n. 25980/2021

In tema di obbligazioni solidali, al fine di determinare il debito che residua a carico degli altri debitori in solido a seguito della transazione conclusa da uno di essi nei limiti della propria quota, occorre verificare se la somma pagata sia pari o superiore alla quota di debito gravante su di lui, oppure sia inferiore, perché, nel nel primo caso, il debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente a quanto effettivamente pagato dal debitore che ha raggiunto l'accordo transattivo mentre, nel secondo caso, lo stesso debito si riduce in misura corrispondente alla quota gravante su colui che ha transatto. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/02/2017).

Cass. civ. n. 13877/2020

L'art. 1304, comma 1, c.c. si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l'intero debito e non la sola quota del debitore con il quale è stipulata, poiché è la comunanza dell'oggetto della transazione che comporta, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, la possibilità per il condebitore solidale di avvalersene, pur non avendo partecipato alla sua stipulazione. Se, invece, la transazione tra il creditore ed uno dei condebitori solidali ha avuto ad oggetto esclusivamente la quota del condebitore che l'ha conclusa, occorre distinguere: qualora il condebitore che ha transatto abbia versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all'importo pagato; ove il pagamento sia stato inferiore, il debito residuo degli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 30/03/2017).

Cass. civ. n. 33879/2019

È applicabile alla materia tributaria il principio, ricavabile dall'art. 1304, comma 1, c.c., secondo cui gli effetti della transazione intervenuta tra il creditore e il condebitore in solido, purchè riguardante l'intero debito, si estendono al condebitore solidale che chieda di volerne profittare, non ostando a detto principio il diritto unionale. (Dichiara cessata la materia del contendere, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 31/01/2014).

Cass. civ. n. 16087/2018

L'art. 1304, comma 1, c.c. si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, e non la sola quota del debitore con cui è stipulata, poiché è la comunanza dell'oggetto della transazione che comporta, in deroga al principio per cui il contratto produce effetti soltanto tra le parti, la possibilità per il condebitore solidale di avvalersene, pur non avendo partecipato alla sua stipulazione; né la conseguente riduzione dell'ammontare dell'intero debito, pattuita in via transattiva con uno solo dei debitori, ma operativa anche nei confronti del condebitore che dichiari di voler profittare, può essere impedita dalla pattuizione di una clausola di contrario tenore, essendo inibito alle parti contraenti disporre del diritto potestativo attribuito dalla legge ad un terzo estraneo al vincolo negoziale ed esercitabile, come tale, anche nel corso del processo, senza alcun requisito particolare di forma né limiti di decadenza. (Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 06/03/2014).

Cass. civ. n. 23418/2016

L'art. 1304, comma 1, c.c., si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, e non la sola quota del debitore con cui è stipulata, poiché è la comunanza dell'oggetto della transazione che comporta, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, la possibilità per il condebitore solidale di avvalersene pur non avendo partecipato alla sua stipulazione. Se, invece, la transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali ha avuto ad oggetto la sola quota del condebitore che l'ha stipulata, occorre distinguere: nel caso in cui il condebitore che ha transatto ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all'importo pagato; nel caso in cui, invece, il pagamento è stato inferiore, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto.

Cass. civ. n. 17198/2013

In tema di obbligazioni solidali, il diritto potestativo di aderire alla transazione stipulata da altri, alla stregua dell'art. 1304 c.c., deve considerarsi tacitamente rinunciato laddove l'interessato opti per la instaurazione o la prosecuzione della lite, invece che per la sua chiusura transattiva, essendo le prime due descritte condotte logicamente antitetiche rispetto all'intenzione di transigere, né potendosi condizionare il destino del processo alla volontà unilaterale di una parte, investita del potere di farlo cessare o di vanificarne gli effetti "secundum eventum litis", in violazione del principio di parità dei contendenti.

Cass. civ. n. 947/2012

In tema di transazione, la disposizione di cui all'art. 1304, primo comma, cod. civ., secondo cui la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori solidali giova agli altri che dichiarino di volerne profittare, si riferisce soltanto alla transazione avente ad oggetto l'intera obbligazione solidale, mentre quando essa è limitata alla sola quota interna del debitore che la stipula, la transazione non interferisce sulla quota interna degli altri condebitori; in questo caso, infatti, si riduce l'intero debito dell'importo corrispondente alla quota transatta, con il conseguente automatico scioglimento del vincolo solidale fra lo stipulante e gli altri condebitori, i quali pertanto rimangono obbligati nei limiti della loro quota. (Fattispecie in tema di sinistro stradale a seguito del quale il danneggiato aveva transatto il risarcimento con alcuni condebitori, dichiarando espressamente di voler liberare soltanto costoro dalla relativa obbligazione).

Cass. civ. n. 30174/2011

Ove la transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali abbia avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l'ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all'importo pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideate di debito; se, invece, il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto Ìaccordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto.

La norma di cui all'art. 1304, primo comma, c.c. si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, e non la sola quota del debitore con cui è stipulata (spettando al giudice del merito verificare quale sia l'effettiva portata contenutistica del contratto), giacché è la comunanza dell'oggetto della transazione stessa a far sì che possa avvalersene il condebitore solidale pur non avendo partecipato alla sua stipulazione e, quindi, in deroga al principio per cui il contratto produce effetti soltanto tra le parti. La conseguente riduzione dell'ammontare dell'intero debito, pattuita in via transattiva con un solo dei debitori, che opera anche nei confronti del condebitore il quale dichiari di voler profittare della transazione, non può essere impedita dall'inserimento nel medesimo contratto di una clausola di contrario tenore, essendo inibito alle parti contraenti disporre dell'anzidetto diritto potestativo che la legge attribuisce ad un terzo estraneo al vincolo negoziale.

Cass. civ. n. 25553/2011

La transazione fatta dal creditore con alcuni dei debitori in solido, avente ad oggetto la sola quota dei coobbligati stipulanti, con espressa riserva di conservazione del credito verso il debitore non stipulante, nei limiti della rispettiva quota, è estranea all'ambito di applicazione dell'art. 1304, primo comma, c.c., e produce l'effetto dello scioglimento del vincolo solidale. Tale effetto, pur determinato dalla volontà manifestata dai soli soggetti contraenti, rispetto alla quale il debitore coobbligato è terzo, si produce indirettamente nei confronti di quest'ultimo, incidendo sulla prestazione che forma oggetto dell'obbligazione solidale e operando, dal punto di vista soggettivo, in senso favorevole al terzo stesso, il quale resta, infatti, obbligato, ai sensi dell'art. 1292 c.c., soltanto nei limiti della propria quota, se ed in quanto dovuta, essendo libero di opporre al creditore eccezioni sia personali, sia relative all'obbligazione originaria.

Cass. civ. n. 5108/2011

Il principio che deriva dalla disposizione di cui all'art. 1304, primo comma, c.c., secondo il quale la transazione, fatta dal creditore con uno dei debitori in solido, giova agli altri che dichiarano di volerne profittare, opera solo in mancanza di diversa e contraria manifestazione di volontà del creditore, contenuta nella transazione stessa ovvero in una clausola aggiunta ad essa, atteso che come i condebitori possono, omettendo la dichiarazione suddetta, escludere l'efficacia della transazione per se stessi, così il creditore può, in virtù del principio della autonomia negoziale, impedire che l'efficacia stessa sia a loro estesa. Pertanto nella transazione tra il creditore ed uno o più dei condebitori sociali è perfettamente legittimo che sia inserita una clausola che escluda la possibilità per gli altri condebitori, che non hanno partecipato, alla transazione, di profittare della stessa. In tal caso, l'unico effetto ditale transazione è ridurre l'importo globale del debito solidale in misura pari alla somma pagata dal transigente.

Cass. civ. n. 26909/2008

Nel giudizio instaurato nei confronti di più debitori solidali, la sopravvenuta transazione della lite tra il creditore ed uno dei debitori, comporta che il giudice del merito, in sede di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, debba valutare se la situazione sopravvenuta sia idonea ad eliminare ogni contrasto sull'intero oggetto della lite, anche in riferimento al condebitore solidale rimasto estraneo alla transazione e, quindi, se sia intenzione di questi profittarne ex art. 1304 c.c. (Fattispecie relativa a controversia sulla domanda di risarcimento del danno da occupazione appropriativa nei confronti del Comune e dell'I.A.C.P., in cui la S.C. ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che aveva dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente al rapporto tra l'attore ed il Comune sulla base di una transazione tra essi intervenuta, non contenendo l'atto alcun riferimento all'I.A.C.P., né risultando che quest'ultimo avesse inteso profittarne).

Cass. civ. n. 8946/2006

In ipotesi di transazione novativa, la transazione è inefficace nei confronti del condebitore che non vi ha partecipato e non ha dichiarato di volerne profittare sia in ordine ai i rapporti esterni, sia a quelli interni. (Enunciando tale principio la S.C. ha ritenuto che, essendo transazione e novazione fattispecie non assimilabili, la disciplina dell'una non si comunica a quella dell'altra, con la conseguente applicabilità, in tema di transazione novativa, dell'art. 1304 c.c.).

Cass. civ. n. 3747/2005

La dichiarazione del condebitore di voler profittare della transazione stipulata con il creditore dal condebitore in solido ai sensi dell'art. 1304, primo comma, c.c. non costituisce un'eccezione da far valere nei tempi e nei modi processuali ad essa pertinenti, bensì un diritto potestativo esercitabile anche nel corso del processo, senza requisiti di forma né limiti di decadenza.

Cass. civ. n. 19549/2004

La transazione è atto negoziale con il quale le parti pongono fine ad una vicenda giudiziaria facendosi concessioni reciproche (e, dunque, prescindendo dall'affermazione o dalla negazione di qualunque reciproca responsabilità), e non ha, pertanto, alcuna natura di confessione stragiudiziale, dannosa per gli eventuali condebitori. Da tale natura «neutra» dell'atto di transazione rispetto al punto della questione controverso la legge fa discendere, in via ordinaria, la mancanza di effetti nei confronti dei soggetti che ad essa non abbiano partecipato, salvo che, avendone titolo in qualità di condebitori, essi non chiedano di profittarne.

Cass. civ. n. 7548/2003

Qualora intervenga una transazione tra uno dei condebitori solidali e il creditore, il condebitore rimasto estraneo ad essa può dichiarare, a norma dell'art. 1304, primo comma, c.c., il volerne profittare; in questo caso, l'accordo transattivo spiega una efficacia diretta anche nei suoi confronti, senza che il creditore possa precludergli questa possibilità, in quanto non è applicabile alla fattispecie il disposto dell'art. 1411,
secondo comma, c.c., che consente allo stipulante di revocare o modificare la stipulazione finché il terzo non dichiari di volerne profittare, in quanto il condebitore solidale non è terzo rispetto al rapporto oggetto di transazione.

Cass. civ. n. 884/1998

La dichiarazione di un condebitore di voler profittare della transazione intervenuta, tra altro condebitore solidale e il creditore (art. 1304 c.c.), è un diritto, potestativo che non ammette equipollenti — e perciò non può esser sostituita dalla rinuncia del creditore ad eccepirne la mancanza — ma può esser manifestata, senza termini di decadenza e requisiti di forma, anche in corso di giudizio.

Cass. civ. n. 9101/1995

La dichiarazione del debitore solidale di volere profittare della transazione stipulata con il creditore dal condebitore in solido ai sensi dell'art. 1304 comma primo c.c. non è soggetta ad alcuna forma particolare e può essere fatta anche in corso di giudizio dal procuratore ad litem.

Cass. civ. n. 7979/1994

La transazione produce i suoi effetti estintivi nell'obbligazione solidale, nei limiti dell'obbligazione stessa e nei confronti di tutti i debitori solidali che dichiarano di volerne profittare e non si estende a quella parte dell'obbligazione non solidale perché dovuta esclusivamente da uno dei debitori. (Nella specie si è ritenuto che la transazione del danneggiato con l'impresa assicuratrice del danneggiante, per la sola parte del credito gravante su quella, comportava che quest'ultimo potesse beneficiare della transazione nei soli limiti di quanto dovuto dall'assicuratrice, rimanendo sempre esposto, e da solo, per la parte eccedente).

Cass. civ. n. 8957/1990

L'art. 1304, primo comma, c.c. il quale disciplina gli effetti della transazione del debito solidale ad opera di uno solo dei condebitori, si riferisce soltanto alla transazione stipulata per l'intero debito solidale, mentre quando la transazione è limitata alla sola quota interna del debitore che la stipula, la transazione rimane al di fuori della previsione normativa e, riducendo l'intero debito dell'importo corrispondente alla quota transatta, produce automaticamente lo scioglimento del vincolo solidale tra lo stipulante e gli altri consorti.

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Consulenze legali
relative all'articolo 1304 Codice Civile

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Antonio B. chiede
martedì 11/12/2018 - Calabria
“Gentilissimi Avvocati,
Io sottoscritto Antonio essendo coobbligato con altri fideiussori presso una Banca X dal 1990 prestata ad una SRL di cui ero socio; nell’anno 1993 la Banca revoca tutti gli affidamenti bancari, mi fa tutti gli atti per recupero dei crediti: ingiuntivi, precetto ecc. per il pagamento di una somma elevatissima di circa € 200.000,00 per capitale scaduto e € 400.000,00 di interessi per un totale di € 600.000,00 questo fino al 2014, ma essendo ancora nullatenente con ISEE zero la società di recupero non ha potuto farmi nessun pignoramento: Nell’anno 2004 la Banca X fa la dichiarazione di fallimento della SRL che è ancora in fase di procedura esecutiva in attesa del piano del riparto
Siccome adesso sono venuto ha conoscenza che un socio e fideiussore (impiegato statale) nell’ anno 2014-15 ha concordato una transazione a debito/stralcio per una somma di € 5.000,00 (prima di procedere agli atti esecutivi). Tale informazione mi è stata data direttamente dal socio/coobbligato, però adesso non vuole darmi nessuna copia della transazione, ne indicarmi l’avvocato che lo ha seguito. Se ciò è vero, cosa posso fare per poter anche io pretendere una transizione per questo importo?
Ce una giurisprudenza che disciplina la parità di trattamento fra soggetti di una medesima obbligazione, che evita la disparità di trattamento fra soci coobbligati?
Nell’anno 2014 mi hanno fatto un nuovo precetto, io ho fatto opposizione chiedendo la prescrizione, ma loro fanno riferimento a una sentenza della Corte Suprema “ la presentazione di un'istanza di ammissione del credito al passivo fallimentare, equiparabile all'atto con cui si inizia un giudizio, determina l'interruzione della prescrizione del credito medesimo, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, in applicazione del principio fissato dall'art. 2945, comma 2, cod. civ.; tale interruzione opera anche nei confronti del condebitore solidale del fallito, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, cod. civ. il quale riguarda ogni atto interruttivo, tanto ad effetti istantanei, quanto ad effetti permanenti”.
Quindi sono certo che sarà rigettata la mia opposizione perché l’insinuazione avvenuta nell ’anno 2007 interrompe i termini, altrimenti erano trascorsi 10 anni per la prescrizione. Tengo a precisare che ad un altro socio l’opposizione per la prescrizione è stata rigettata dal Tribunale per i motivi di cui sopra.
Pertanto mi urge una soluzione come addivenire ha una possibile soluzione transattiva al minimo del rimborso come indicato sopra.

Cordialmente Antonio”
Consulenza legale i 19/12/2018
La norma di riferimento per risolvere il caso in esame è costituita dall’art. 1304 del c.c, comma 1, secondo cui la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare.
Esiste, dunque, la possibilità che la transazione conclusa tra creditore e singolo condebitore solidale produca effetto nei confronti degli altri debitori, che possono “approfittarne”.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito il senso e i limiti di applicazione della norma.
In particolare, secondo Cass. Civ, Sez. I, sentenza n. 23418/2016, l'art. 1304, comma 1, c.c., si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, e non la sola quota del debitore con cui è stipulata, poiché è la comunanza dell'oggetto della transazione che comporta, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, la possibilità per il condebitore solidale di avvalersene pur non avendo partecipato alla sua stipulazione.
Se, invece - prosegue la sentenza in esame - la transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali ha avuto ad oggetto la sola quota del condebitore che l'ha stipulata, occorre distinguere: nel caso in cui il condebitore che ha transatto ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all'importo pagato; nel caso in cui, invece, il pagamento è stato inferiore, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto.
Altra interessante pronuncia sul punto è data da Cass. Civ., Sez. III, 947/2012. Questa sentenza ribadisce, innanzitutto, che il principio - già visto - per cui la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori solidali giova agli altri che dichiarino di volerne profittare, si riferisce soltanto alla transazione avente ad oggetto l'intera obbligazione solidale, mentre quando essa è limitata alla sola quota interna del debitore che la stipula, la transazione non interferisce sulla quota interna degli altri condebitori. In questo caso - precisa la Cassazione - si riduce l'intero debito dell'importo corrispondente alla quota transatta, con il conseguente automatico scioglimento del vincolo solidale fra lo stipulante e gli altri condebitori, i quali pertanto rimangono obbligati nei limiti della loro quota.
Ora, per comprendere quali siano, in concreto, gli effetti della transazione eventualmente stipulata nel caso in esame (perché non ne è stata ancora accertata l’esistenza), occorrerebbe conoscerne il contenuto, in modo da stabilire se, e in quale misura, possano giovarsene anche gli altri condebitori solidali (e, in particolare, se e in quale modo possano beneficiare della riduzione dell’importo da pagare).
Quanto alla seconda domanda, relativa alla sicuramente complessa situazione debitoria di chi pone il quesito, la stessa non impedisce comunque, di per sé, alla società di recupero crediti di addivenire ad una transazione con un soggetto così pesantemente esposto.
Quanto al terzo dei quesiti posti, la transazione risulta sicuramente tra gli atti soggetti ad imposta di registro.

Carlo L. chiede
martedì 21/11/2017 - Toscana


PREMESSA : DESCRIZIONE DELLE CIRCOSTANZE DI FATTO.

NEL 1972 'VENDITORE_A' (mio padre, di cui sono l'unico erede) e 'VENDITORE_B' (un parente, deceduto, con quattro attuali aventi causa) hanno venduto a 'COMPRATORE' un immobile in piccola parte abusivo (un piccolo ripostiglio).
Nell'atto di vendita entrambi i venditori hanno fornito piena e SOLIDALE garanzia all'acquirente.

Il Comune applica in casi di questo genere una sanzione pecuniaria piuttosto che la demolizione.

Ipotizziamo che 'COMPRATORE' avanzi una richiesta di risarcimento di ragionevole importo (diciamo l'importo della sanzione pecuniaria più le spese professionali documentate e strettamente necessarie all'accertamento dei fatti e alla stessa richiesta di risarcimento).

Poniamo ancora che io voglia chiudere la vertenza pagando prima di essere convenuto in giudizio mentre gli aventi causa di 'VENDITORE_2' intendono resistere e affrontare il giudizio.

Io sono interessato al mio rapporto con gli eredi di VENDITORE_2 e non sono invece interessato alla ripartizione degli oneri fra gli eredi di VENDITORE_2


QUESITO

Fatto 100 l'importo della richiesta di risarcimento quanto devo pagare per non essere convenuto in giudizio e chiudere - PER QUANTO MI RIGUARDA - la causa ?
Devo pagare 100, 50 o un altro importo ?

Se devo pagare 100, poi - ovviamente - COMPRATORE non ha più alcun interesse a perseguire giudizialmente gli eredi di VENDITORE_2.
Che possibilità ho io di recuperare la parte da me pagata a loro vantaggio in una situazione in cui gli argomenti difensivi degli eredi di VENDITORE_2 non sono stati valutati giudizialmente ?”
Consulenza legale i 28/11/2017
Venditore A e Venditore B sono entrambi responsabili in solido delle obbligazioni di garanzia assunte nei confronti dell’acquirente.

Ai sensi dell’art. 1292 c.c.“Si ha obbligazione solidale quando più creditori hanno diritto alla stessa prestazione o quando più debitori devono eseguire la stessa prestazione, in modo che l'adempimento da parte di uno o verso uno solo libera anche gli altri”.
Dunque la struttura dell’obbligazione solidale presenta i caratteri della: 1) pluralità dei creditori o dei debitori, 2) eadem res debita – la stessa prestazione dovuta -, 3) eadem causa obligandi – la medesima causa dell’obbligazione; struttura che ritroviamo nelle obbligazioni di garanzia che discendono dalla compravendita.

Ciò significa che ciascun venditore è tenuto alla garanzia per l’intera prestazione nei confronti del compratore, e l’adempimento di uno libera anche gli altri, fatto salvo il diritto di regresso del debitore adempiente nei confronti degli altri.

Ora, volendosi procedere con un negozio di accertamento dell’abuso edilizio e conseguente transazione con riconoscimento di un risarcimento, si può sin da subito esplicitare che è certamente possibile estinguere l’intero debito (ipoteticamente uguale a 100) nonostante i condebitori non vogliono aderire alla conciliazione.
Ai sensi dell’art. 1304 c.c. la transazione fatta “dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare”.
Dunque gli altri debitori, sebbene siano rimasti formalmente estranei alla transazione, se lo vogliono possono comunque aderirvi.

Il debitore adempiente potrebbe agire sì nei confronti degli altri debitori, per rivalersi dell’altra metà del debito, tuttavia in giudizio gli altri debitori potrebbero comunque mettere in dubbio l’esistenza dell’abuso, la responsabilità di parte venditrice e la cifra da corrispondere. Pertanto al Giudice sarà demandato anche l'accertamento della sussistenza di quelle condizioni che hanno fatto sorgere il debito, (le reciproche concessioni del contratto transattivo), prima di riconoscere al debitore adempiente la rivalsa per la quota parte di spettanza degli altri debitori.

Discussa è invece la possibilità che il creditore ed uno dei debitori in solido, nel transigere la lite tra loro insorta, possano impedire agli altri debitori di profittare degli effetti della transazione: si tratta da un lato di garantire l’autonomia negoziale dei soggetti -valore cardine dell’ordinamento- e dall’altro lato di non stravolgere l’istituto e la funzione stessa della solidarietà.

Ebbene la Corte di Cassazione ha statuito, da diverso tempo oramai, che è ben possibile siglare una transazione pro quota di un’obbligazione solidale tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva solamente rispetto al debitore che vi aderisce.
Nella sentenza a Sezioni Unite (n. 30174/2011) la Corte ha precisato che, ove le parti avessero inteso siglare una transazione pro quota, il debitore che non sia stato parte della transazione stipulata dal creditore con altro condebitore in solido non potrà profittarne se si tratta di un'obbligazione divisibile e la solidarietà è stata prevista nell'interesse del creditore.

Le considerazioni innanzi svolte devono ritenersi applicabili anche nel caso, che ricorre, di transazione novativa con la quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che potrà sorgere tra di loro, sostituendo l'obbligazione originaria con una nuova obbligazione, diversa per oggetto o per titolo.

Dunque sarebbe più conveniente ed opportuno siglare una transazione pro quota (50), prevedendo espressamente che si pone fine alla lite solamente su una parte del debito ed avendo ben cura di sottolineare l’effetto liberatorio per il singolo aderente.

Francesco C. chiede
mercoledì 05/11/2014 - Puglia
“Egregi avvocati, desidererei sottoporre alla vs. attenzione il seguente quesito: la banca XX mi comunica quanto segue: "a vs. richiesta vi comunichiamo che per la posizione debitoria inerente alla società YY è stata definita una transazione con contestuale versamento in contanti della somma di €......., comprensiva delle spese legali, effettuato dal sig. Tal dei Tali coobbligato nella posizione. Tale transazione è stata subordinata alla cessione pro soluto del credito in favore da persona da nominare". Si chiede se da tale momento, il diritto di credito rinveniente dal decreto ingiuntivo e, rilevato in toto da un coobbligato, sia sorto un nuovo credito ovvero se si possa parlare di novazione del credito e, di conseguenza, il coobbligato creditore possa agire nei confronti degli altri fideiussori coobbligati solo pro-quota. ringraziando per l'attenzione, porgo distinti saluti.”
Consulenza legale i 05/11/2014
La vicenda esposta nel quesito concerne un credito azionato con decreto ingiuntivo e poi oggetto di una transazione con versamento in contanti dell'importo su cui le parti si sono accordate. La parte debitrice sembra essere composta di più soggetti, un presunto debitore principale e altri fideiussori.
La transazione è un contratto con cui le parti pongono fine a una lite (o la prevengono), facendosi delle reciproche concessioni (art. 1965 del c.c.).

L'art. 1976 del c.c. configura implicitamente le due forme in cui può presentarsi una transazione: novativa o non novativa. La transazione sarebbe novativa solo quando la situazione preesistente sia interamente sostituita dall'accordo delle parti.
Secondo la giurisprudenza, si avrebbe transazione novativa quando da essa sorga un'obbligazione oggettivamente diversa da quella preesistente, che viene sostituita dalla prima (Cass. civ. n. 23674/2008): ciò può avvenire anche se le parti non lo hanno espressamente indicato, ma il complesso dei patti della transazione sia incompatibile con la sopravvivenza del pregresso rapporto (Cass. civ., sez. II, 5.10.2010, n. 20674: "L’eventuale efficacia novativa della transazione dipende dalla situazione di oggettiva incompatibilità nella quale i due rapporti - quello preesistente e quello nuovo - vengono a trovarsi; pertanto, per determinare il carattere novativo o conservativo della transazione, occorre accertare se le parti, nel comporre l’originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, diretto a costituire, in sostituzione di quello precedente, nuove autonome situazioni").
L'accertamento del carattere novativo o meno di una transazione costituisce un apprezzamento di fatto, pertanto riservato al giudice di merito. In altre parole, se le parti non dicono espressamente che la loro transazione ha efficacia novativa del rapporto pregresso, il giudice dovrà indagare circa le loro intenzioni, così come emergono dal testo del contratto transattivo e dal loro comportamento.

Nel nostro caso, quindi, va prima di tutto compreso se la transazione ha carattere novativo (la si dovrà leggere ed interpretare, secondo i criteri sopra esposti).
Esistono diversi orientamenti circa l'applicabilità o meno alla transazione novativa dell'art. 1304 del c.c.: secondo tale articolo, avendosi una obbligazione solidale, se la transazione viene stipulata da uno solo dei coobbligati (ovviamente, la transazione deve riguardare l'intero credito!), è concessa agli altri la possibilità di manifestare una dichiarazione di volerne profittare (art. 1304 del c.c.), rendendo così efficace la transazione anche nei loro confronti.
Si tratta di una dichiarazione unilaterale recettizia, non subordinata ad alcun termine, né a determinate forme; può essere effettuata anche nel corso di un giudizio.
Se tale dichiarazione non viene effettuata, la transazione non avrebbe efficacia nei confronti di coloro che non vi abbiano preso parte.

Per alcuni autori, se si trattasse di transazione novativa, potremmo applicare solo l'art. 1300 del c.c., secondo il quale viene presunto - in mancanza di diverso accordo - che la novazione del credito tra il creditore e uno dei debitori in solido, liberi gli altri debitori. Ciò significa che il creditore non potrebbe più chiedere agli altri condebitori il pagamento del credito; tuttavia, rimarrebbe in vita il diritto del debitore che ha transatto ad agire in regresso verso i coobbligati solidali, per la loro quota - a meno che a questo diritto egli abbia espressamente rinunciato.

La scelta dell'una o dell'altra tesi va operata secondo quelli che sono gli interessi delle parti: i coobbligati solidali avranno interesse a far valere l'art. 1300, che li libera; il creditore, avrà interesse eventualmente ad applicare l'art. 1304, se manca una dichiarazione di volerne profittare da parte degli altri debitori solidali, potendo così agire anche nei loro confronti (visto che sono rimasti estranei alla transazione).