(massima n. 1)
In tema di responsabilitą solidale relativa ad obbligazione risarcitoria che si fondi sul medesimo titolo ed abbia il medesimo oggetto, il pagamento, da parte di uno dei coobbligati, determina l'estinzione "ipso iure" dell'obbligazione, entro i limiti dell'importo corrisposto, nei confronti di tutti gli altri coobbligati (ai sensi dell'art. 1292 c.c.), giacché la responsabilitą plurisoggettiva, riferendosi al medesimo fatto dannoso, non incide sull'entitą complessiva del risarcimento conseguibile, che rimane limitato al danno effettivamente subito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha detratto dalla complessiva somma liquidata nel giudizio di merito, a titolo di risarcimento del danno extracontrattuale, l'importo corrisposto al danneggiato da un coobbligato solidale; importo che la sentenza impugnata non aveva provveduto a sottrarre, adducendo l'estraneitą del coobbligato medesimo all'instaurato giudizio risarcitorio).