(massima n. 1)
I crediti dei soggetti danneggiati da uno stesso fatto illecito sono tra loro autonomi, né tra essi si crea un vincolo di solidarietà attiva solo per la loro comune origine; tuttavia, ne è ammissibile la richiesta di liquidazione cumulativa, alla stregua di una valutazione in via equitativa del danno, quando, pur essendo agevole la prova del pregiudizio complessivamente patito, sia oltremodo difficoltosa la prova della porzione subita da ciascuno, non avendo il debitore alcun interesse alla ripartizione del "quantum debeatur" tra i creditori, né rilevando quello, di fatto, e in contrasto con la condizione di cui art. 1276 c.c., di trarre vantaggio dalla difficoltà dei creditori di provare l'ammontare del danno individuale.