(massima n. 1)
In tema di responsabilitą della P.A. per occupazione illegittima del fondo irreversibilmente acquisito con la realizzazione di opera pubblica, l'appartenenza del fondo medesimo a pił comproprietari non implica solidarietą attiva in un unico credito risarcitorio, ma comporta l'insorgenza di un autonomo diritto di ciascuno dei comproprietari al ristoro del pregiudizio causato al proprio patrimonio. Ne consegue che ciascuno dei detti comproprietari ha la possibilitą di agire in giudizio per il risarcimento del danno nei limiti della propria quota di comproprietą.