Cass. civ. n. 28987/2019
In tema di azione di rivalsa nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione.
Cass. civ. n. 15454/2019
Nel processo tributario, in tema di formazione della prova critica valgono i medesimi criteri di cui all'art. 2729 c.c., laddove: la "precisione" va riferita all'indizio costituente il punto di partenza dell'inferenza e postula che esso sia ben determinato nella realtà storica; la "gravità" va ricollegata al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola d'esperienza adottata, è possibile desumere da quello noto; la "concordanza", infine, richiede che il fatto ignoto sia, di regola, desunto da una pluralità di indizi gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza d'appello che aveva escluso il superamento della presunzione di cui all'art. 1298 c.c. in ipotesi di accertata differenza reddituale tra cointestatari di conto corrente, non riconoscendo a tale circostanza valore indiziario, in mancanza di una regola di esperienza che consenta di correlarla alla riferibilità delle somme, in un determinato periodo, ad uno solo dei correntisti).
Cass. civ. n. 2267/2019
La solidarietà attiva fra più creditori sussiste solo se espressamente prevista in un titolo negoziale preesistente alla richiesta di adempimento, non essendo sufficiente all'esistenza del vincolo l'identità qualitativa delle prestazioni ("eadem res debita") e delle obbligazioni ("eadem causa debendi"). L'interesse a negare detta solidarietà non è attribuibile esclusivamente a ciascuno dei creditori, ma appartiene anche al debitore ai fini di un corretto e non pregiudizievole assetto dei rapporti obbligatori (come si evince dall'art. 1297, comma 2, c.c. limitativo della proponibilità delle eccezioni personali), giacché, nelle ipotesi di solidarietà attiva, il comune debitore non potrebbe opporre, al creditore che gli abbia chiesto l'intera prestazione, le eccezioni personali ad altro creditore e che a questo il debitore medesimo avrebbe potuto, invece, opporre nel caso di obbligazione parziale. (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/02/2014).
Cass. civ. n. 77/2018
Nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall’art. 1298, comma 2, c.c. in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente; sicché, non solo di deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l’altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle parti, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto.
Cass. civ. n. 26991/2013
Nel conto corrente (bancario e di deposito titoli) intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti sono regolati non dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dal secondo comma dell'art. 1298 c.c., in base al quale, in mancanza di prova contraria, le parti di ciascuno si presumono uguali, sicché ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, nei rapporti interni non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto.
Cass. civ. n. 2227/2012
La solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è prevista dal legislatore nell'interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest'ultimo consentendogli di ottenere l'adempimento dell'intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre non ha alcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali fra i quali l'obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo od, in mancanza, in parti uguali. Pertanto, se il creditore conviene in giudizio due debitori sostenendo la loro responsabilità solidale, e venga pronunciata condanna di uno solo di essi con esclusione del rapporto di solidarietà, il debitore condannato, ove non abbia proposto alcuna domanda di rivalsa nei confronti del preteso condebitore solidale non ha un interesse ad impugnare tale sentenza, perché essa non aggrava la sua posizione di debitore dell'intero, né pregiudica in alcun modo il suo eventuale diritto di rivalsa, non essendo stato dedotto in giudizio il rapporto interno che lo lega all'altro debitore.
Cass. civ. n. 4496/2010
In caso di deposito bancario di titoli in amministrazione cointestato ai coniugi, i rapporti interni tra i depositanti sono regolati dall'art. 1298, secondo comma, c.c., sicché le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente. Per vincere la predetta presunzione, non è sufficiente la prova di aver avuto la proprietà e la disponibilità esclusiva del denaro utilizzato per l'acquisto dei titoli, valendo la cointestazione a rendere solidale il credito anche se il denaro sia immesso sul conto da uno dei cointestatari o da un terzo a favore di uno solo o di entrambi i coniugi, ed essendo, invece, dirimente la prova della pertinenza esclusiva, in base al titolo di acquisto, del denaro versato in capo a uno dei contestatari.
Cass. civ. n. 4066/2009
Nel conto corrente bancario intestato a più persone, i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati non dall'art. 1854 cod. civ., riguardante i rapporti con la banca, bensì dal secondo comma dell'art. 1298 cod. civ., in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente; ne consegue che, ove il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto superata la presunzione di comproprietà in relazione ad un conto corrente contestato a zio e nipote, ritenendo provato che i versamenti fossero stati compiuti con denaro appartenente soltanto al primo).
Cass. civ. n. 804/2009
In materia di obbligazioni solidali, la solidarietà dal lato passivo come da quello attivo non rappresenta una qualità aggiuntiva del debito o del credito, assumendo invece rilievo solo nei rapporti interni, in termini di azioni esperibili, dopo il pagamento, tra i soggetti solidali per realizzare il riequilibrio delle posizioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso di poter ravvisare nella domanda di condanna del committente al pagamento del corrispettivo d'appalto, in via solidale a favore della società capogruppo mandataria di un'associazione temporanea di imprese e della società mandante, una domanda implicita di condanna in esclusivo favore della medesima mandataria, una volta esclusa la contitolarità del rapporto obbligatorio in via solidale).
Cass. civ. n. 28839/2008
La cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto (art. 1854 cod. civ.) sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto (art. 1298, secondo comma, cod. civ.), ma tale presunzione dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, e può essere superata attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto detta presunzione di contitolarità superata dalla prova documentale dell'esclusiva provenienza del denaro da uno solo dei contestatari del conto).
Cass. civ. n. 886/2004
Il saldo di conto corrente bancario cointestato, con facoltà di disposizione disgiunta di ciascuno dei contitolari, non può costituire credito «contratto nell'interesse esclusivo» di alcuno dei contitolari del credito stesso, ai sensi del primo comma dell'art. 1298 c.c., perché ciò contrasterebbe con la funzione del contratto di conto corrente bancario, il quale è finalizzato all'espletamento del servizio di cassa in favore — dunque nell'interesse — di tutti i contitolari, i quali, infatti, possono liberamente disporre del saldo attivo. (Nell'affermare il principio di diritto di cui in massima, la S.C. ha conseguentemente negato la rilevanza in giudizio della dedotta prova della causale del versamento alla base del saldo attivo del conto — causale ritenuta dal ricorrente tale da dimostrare la esclusiva spettanza a lui del versamento stesso — perché la censura proposta con il ricorso consisteva nella violazione del primo comma dell'art. 1298 c.c., agli effetti del quale rilevava il credito del saldo costituente il credito solidale in discussione — e non il diverso credito, verso terzi, la cui avvenuta riscossione aveva dato luogo alla provvista).
Cass. civ. n. 8718/1994
Il principio secondo cui l'apertura di un conto corrente bancario intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, rende gli intestatari «creditori o debitori in solido dei saldi del conto» (art. 1854 c.c.), mentre nei rapporti interni, se non risulta diversamente, «le parti di ciascuno si presumono uguali» (art. 1298, comma 2, c.c.) si applica anche al cosiddetto conto provvisorio, caratterizzato dalla immissione nello stesso di danaro cui viene conferita la specifica destinazione dell'acquisto di titoli, ancorché il danaro sia stato versato da uno solo dei cointestatari o da un terzo a favore di uno solo di essi, salvo che si dimostri che il titolo di acquisizione di quel denaro rendeva destinatario dello stesso in via esclusiva il solo cointestatario che poi lo ha versato sul conto.
Cass. civ. n. 202/1972
L'art. 1298 c.c., disponendo che l'obbligazione si divide tra i diversi debitori o creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuni, e che le parti di ciascuno si presumono eguali se non risulti diversamente, fa riferimento a presunzioni semplici, con possibilità di prova contraria, con ogni mezzo, per dimostrare che l'obbligazione stessa sia stata contratta nell'interesse esclusivo di uno di essi.