(massima n. 1)
Il principio, in forza del quale la solidarietà attiva nell'obbligazione, a differenza di quella passiva, non si presume, nemmeno in caso di identità della «res debita» e della «causa obbligandi», ma deve risultare espressamente dalla legge o dal titolo, comporta, con riguardo al contratto costitutivo di rapporti obbligatori fra una pluralità di parti, che il vincolo di solidarietà fra i creditori richiede uno specifico patto e, quindi, non può essere evinto né dalla previsione della solidarietà fra i debitori, con funzione meramente confermativa della presunzione di legge, né dalla clausola che si limiti a conferire ad uno dei creditori il potere di rappresentanza degli altri, senza alcuna interferenza sui diritti scaturenti dal contratto stesso.