(massima n. 1)
In tema di solidarietą passiva nelle obbligazioni, ai sensi dell'art. 1292 c.c., la questione relativa alla quota di obbligazione gravante a carico del condebitore nei rapporti interni si pone soltanto qualora, abbia pagato l'intero debito giacché, solo in tale ipotesi, quest'ultimo potrą agire in via di regresso verso gli altri debitori solidali per ottenere le parti dell'intero debito di loro rispettiva spettanza, le quali, se non risulta diversamente, si presumono uguali.