Obbligazioni divisibili. Effetto giuridico. Diritto di ciascun creditore ed obbligo di ciascun debitore
Qui si pone la regola generale che — in caso di pluralità di debitori o creditori — l’obbligazione avente per oggetto una prestazione divisibile e non avente carattere solidale, si divide fra i singoli soggetti e quindi ciascun creditore può domandare solo la propria parte e ciascun debitore è tenuto solo a pagare il debito per la propria quota.
Lo stesso era detto nell'art. #1204# del codice del 1865.
L'art. #1204# del codice del 1865 aveva espressamente enunciato il concetto che la divisibilità della prestazione non ha rilevanza nel caso in cui manchi la pluralità dei soggetti. All'uopo così stabiliva: «l'obbligazione che è capace di divisione deve eseguirsi fra il creditore ed il debitore, come se fosse indivisibile».
Il nuovo codice non ha ritenuto di riprodurre testualmente le disposizioni del 1° comma dell'art. #1234# del codice civile del 1865; ciò non significa però che ci sia un mutamento del sistema, perchè il divieto dell'adempimento parziale sancito dall'art. 1181 conduce allo stesso pratico risultato. Opportunamente però si è omesso di ripetere una disposizione di carattere generale, che potrebbe indurre nell'erroneo convincimento tra l'obbligazione con unico creditore ed unico debitore non possa mai essere divisibile; mentre invece le parti possono ovviamente stipulare con svariate modalità e in deroga al generico divieto dell'adempimento parziale anche la parziale esecuzione dell'obbligazione: e l’adempimento ripartito possa derivare dalla stessa natura del contratto, sia per contratti espressamente previsti dal codice (es.: somministrazioni periodiche) sia per contratti non espressamente previsti.