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Articolo 1314 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Obbligazioni divisibili

Dispositivo dell'art. 1314 Codice Civile

Se più sono i debitori o i creditori di una prestazione divisibile(1) e la obbligazione non è solidale, ciascuno dei creditori non può domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte, e ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte.

Note

(1) L'obbligazione divisibile è quella suscettibile di adempimento parziale. Tale caratteristica può essere oggettiva, quando dipende dalla natura della prestazione (si pensi all'obbligo di consegnare un cane, per sua natura indivisibile) o soggettiva se impartita dalle parti (si pensi all'obbligo di consegnare due mobili, che può essere adempiuto con un'unica o con due distinte attività). Essa si contrappone all'obbligazione indivisibile (1316 c.c.).

Ratio Legis

Con questa norma il legislatore stabilisce che l'obbligazione plurisoggettiva divisibile è parziaria (1292 c.c.).

Brocardi

Res dividua
Res quae sine interitu vel sine damno dividi possunt

Spiegazione dell'art. 1314 Codice Civile

Obbligazioni divisibili. Effetto giuridico. Diritto di ciascun creditore ed obbligo di ciascun debitore

Qui si pone la regola generale che — in caso di pluralità di debitori o creditori — l’obbligazione avente per oggetto una prestazione divisibile e non avente carattere solidale, si divide fra i singoli soggetti e quindi ciascun creditore può domandare solo la propria parte e ciascun debitore è tenuto solo a pagare il debito per la propria quota.

Lo stesso era detto nell'art. #1204# del codice del 1865.

L'art. #1204# del codice del 1865 aveva espressamente enunciato il concetto che la divisibilità della prestazione non ha rilevanza nel caso in cui manchi la pluralità dei soggetti. All'uopo così stabiliva: «l'obbligazione che è capace di divisione deve eseguirsi fra il creditore ed il debitore, come se fosse indivisibile».

Il nuovo codice non ha ritenuto di riprodurre testualmente le disposizioni del 1° comma dell'art. #1234# del codice civile del 1865; ciò non significa però che ci sia un mutamento del sistema, perchè il divieto dell'adempimento parziale sancito dall'art. 1181 conduce allo stesso pratico risultato. Opportunamente però si è omesso di ripetere una disposizione di carattere generale, che potrebbe indurre nell'erroneo convincimento tra l'obbligazione con unico creditore ed unico debitore non possa mai essere divisibile; mentre invece le parti possono ovviamente stipulare con svariate modalità e in deroga al generico divieto dell'adempimento parziale anche la parziale esecuzione dell'obbligazione: e l’adempimento ripartito possa derivare dalla stessa natura del contratto, sia per contratti espressamente previsti dal codice (es.: somministrazioni periodiche) sia per contratti non espressamente previsti.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1314 Codice Civile

Cass. civ. n. 4197/2014

Nel caso di pluralità di appaltatori nella realizzazione di un'opera complessa, ciascuno di essi, ai sensi dell'art. 1314 cod. civ., può domandare solo la propria quota di compenso e il committente è liberato solo quando abbia corrisposto la quota spettante a ciascuno, salvo che sia stata espressamente pattuita la solidarietà attiva.

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Consulenze legali
relative all'articolo 1314 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

DR. M. S. chiede
giovedì 10/03/2022 - Lombardia
“QUESITO: PAGAMENTO AFFITTO IN QUOTA DI COMPETENZA
buongiorno,
sono uno dei 5 coeredi di due immobili e dei terreni attualmente affittati con contratti in corso di validità stipulati dal de_cujus.
Non essendoci buoni rapporti tra noi eredi, voglio mantenermi in autonomia sia per incassi che per tasse e spese relative agli affitti stessi.
Ho quindi inviato ai locatari una Raccomandata A.R. con la quale li ho invitati a pagare direttamente a me la quota del quinto che mi spetta.
Mi hanno risposto che non va loro bene, in quanto avrebbero delle spese aggiuntive.
Ho allora risposto, sempre con Raccomandata A.R., sia reiterando la mia richiesta sia autorizzando una detrazione dal canone di affitto di 5 Euro per rata (2 Euro di imposta di bollo per la ricevuta e 3 Euro di costo medio attuale di un bonifico bancario ).
I locatari si rifiutano comunque di bonificarmi direttamente la quota di un quinto di mio diritto.
Io non ho delegato nessuno degli altri eredi ad incassare per mio conto e non voglio farlo.
Posso obbligare i locatari ad esaudire la mia richiesta di pagamento diretto della mia quota di affitto?
Grazie

Consulenza legale i 16/03/2022
Generalmente è il contratto di locazione che disciplina le modalità che il conduttore deve utilizzare per il pagamento del canone, e pertanto è allo stesso che dovrebbe farsi riferimento in via prioritaria per rispondere a ciò che qui viene chiesto.
Nel caso di specie, tuttavia, in conseguenza della morte del locatore, la quale ha determinato un’evidente modificazione soggettiva dal lato attivo di quel contratto (ad un solo creditore si sono succeduti tanti creditori quanti sono gli eredi), il regolamento negoziale, voluto dalle parti, deve necessariamente essere integrato con la disciplina legale dettata dal codice civile in materia di obbligazioni.

In particolare, ci si intende riferire alle norme che regolano l’obbligazione parziaria, ossia l’obbligazione con più soggetti, ciascuno dei quali è portatore di un diritto o obbligo parziale, proporzionale alla sua partecipazione al vincolo obbligatorio.
L’obbligazione può essere parziaria sia dal lato attivo (in questo caso vi sono più creditori, ciascuno dei quali ha il diritto di esigere dal debitore soltanto la sua parte) che dal lato passivo (è questo, invece, il caso in cui siano presenti più debitori, ciascuno dei quali è obbligato per la sua parte).

Dall’obbligazione parziaria, invece, va distinta quella che si definisce obbligazione solidale, la quale si caratterizza pure per la presenza di una pluralità di soggetti, possibile sia dal lato attivo che dal lato passivo, con la differenza che in questo caso ogni creditore (solidarietà attiva) ha diritto di pretendere la prestazione per l’intero, così come ogni debitore (solidarietà passiva) ha diritto di eseguire la prestazione per l’intero.
Costituiscono fonti della solidarietà attiva esclusivamente la legge o la volontà delle parti, non potendosi questa, invece, presumere; ciò significa che, in presenza di una pluralità di creditori, il debitore ha la scelta di pagare all’uno o all’altro dei creditori, ma fin quando sussista una concorde volontà da parte di tutti coloro che hanno il diritto di esigere la prestazione.

Venuta meno tale volontà e non versandosi in ipotesi di solidarietà prevista dalla legge (è questo, ad esempio, il caso disciplinato dall’art. 1854 del c.c., norma che stabilisce la solidarietà fra più cointestatari di un conto corrente), l’obbligazione deve per sua natura considerarsi parziaria.
Nel caso di specie si ritiene non possa sussistere alcun dubbio sul carattere parziario dell’obbligazione di pagamento del canone, trattandosi di obbligazione per sua natura divisibile, per la quale vale quanto disposto dall’ art. 1314 c.c.
In tal senso si è in diverse occasioni espressa la giurisprudenza sia di merito che di legittimità, ed in particolare si vuole qui citare la sentenza della Corte di Cassazione, SS.UU. civili, n. 11136 del 04.07.2012 (conformi Cass. n. 1650/2015 e Tribunale di Massa n. 24 del 10.01.2020), dalla lettura della quale si ricava il principio di carattere generale secondo cui, in presenza di più comproprietari del bene locato (tali sono i coeredi), deve riconoscersi il diritto di ciascuno di essi di ottenere direttamente dal locatario il pagamento della quota di canone, tenendo conto che fra più creditori di una prestazione divisibile non si presume il vincolo di solidarietà (l’obbligazione di pagamento del canone, infatti, non può non avere carattere di obbligazione divisibile, costituendone oggetto una somma di denaro).

Per meglio far comprendere il carattere della parziarietà dell’obbligazione di pagamento del canone, il Tribunale di Massa, nella sentenza sopra citata, distingue tra l’azione per il rilascio dell’immobile locato, la quale “…deve essere esercitata unitariamente (dal singolo o dalla comunione), per evidente infrazionabilità del relativo adempimento riguardo a unitario compendio oggetto di locazione…” e la domanda di pagamento dei canoni, nel qual caso ritiene “…debba considerarsi ingiustamente afflittivo e penalizzante per gli odierni attori ritenere che l’azione per il pagamento dei canoni /indennità segua gli stessi principi dell’azione di rilascio, posto che – anche alla luce degli argomenti resi da Cass. Sez. un. 11136/2012 – il singolo co-locatore ben può agire direttamente per ottenere il pagamento della propria quota di canone e non può riconoscersi agli altri comproprietari un diritto di veto o, comunque, il potere di paralizzare unilateralmente e ad libitum il diritto di ciascun co-locatore di ottenere la prestazione patrimoniale pro-quota dovuta dal conduttore….”.

A favore della divisibilità tra gli eredi del creditore dell’obbligazione di pagamento del canone può anche addursi quanto previsto dall’art. 1318 del c.c., nella parte in cui dispone che, in caso di obbligazione indivisibile, se l’erede del creditore ha agito per il soddisfacimento dell’intero credito, lo stesso sarà tenuto a prestare cauzione a garanzia degli eredi.
Da ciò si ritiene che se ne debba dedurre la preferenza manifestata dal legislatore per le obbligazioni divisibili e per il soddisfacimento pro quota delle stesse.

In conclusione, può affermarsi che ciascun coerede ha diritto di pretendere il pagamento del canone di locazione per la parte che gli spetta, dovendosi tuttavia tenere presente che, nell’avanzare tale richiesta, non va trascurato quanto previsto dall’art. 1206 del c.c., norma dalla quale si ricava l’obbligo del creditore di cooperare nell’adempimento del debitore, il quale a sua volta trova fondamento nel più generale obbligo di correttezza sancito dall’art. 1175 del c.c..
Con ciò vuol dirsi che corretta e dovuta deve ritenersi la soluzione di offrire al debitore di detrarre dal canone di affitto euro 5 per singola rata (impuntando euro 2 Euro ad imposta di bollo per la ricevuta e ad euro 3 quale costo medio attuale di un bonifico bancario).