(massima n. 1)
L'art. 1292 c.c. non identifica l'obbligazione solidale con un'obbligazione nascente da un unico atto o fatto giuridico che dia luogo ad un medesimo ed unico obbligo di prestazione da parte di pił soggetti, bensģ nell'esistenza di pił soggetti obbligati alla medesima prestazione, «in guisa tale che l'adempimento dell'uno libera gli altri», restando irrilevante la unicitą o pluralitą dei fatti o dei mezzi giuridici in conseguenza dei quali č nato l'obbligo ad adempiere quella medesima prestazione ed essendo essenziale che tutti i debitori non siano obbligati a pił prestazioni identiche, ma ad un'unica prestazione.