(massima n. 1)
In caso di obbligazione solidale dal lato passivo, l'accertamento del debito nei riguardi di uno solo dei condebitori non richiede la necessaria partecipazione al giudizio anche dell'altro e non fa stato nei suoi confronti (principio applicato in fattispecie in cui il lavoratore aveva agito contro l'assuntore del concordato, sul presupposto dell'estensibilitą dell'accertamento da lui ottenuto contro il fallito tornato in bonis, che non aveva partecipato al giudizio conclusosi con la sentenza di condanna ottenuta nei confronti del fallito. La S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto la sentenza passata in giudicato nei confronti del fallito tornato in bonis non estensibile all'assuntore del concordato che non aveva partecipato al giudizio fallimentare, non costituendo l'accertamento della pretesa contro quest'ultimo giudicato contro l'assuntore).