(massima n. 1)
In tema di obbligazioni solidali, nel rapporto con pluralitā di debitori sussiste una presunzione di solidarietā passiva, ai sensi dell'art. 1294 c.c. la cui ratio č quello di tutelare l'interesse del creditore a disporre, ai sensi dell'art. 1292 c.c., della facoltā di una sola esecuzione nei confronti del patrimonio prescelto , mentre tale presunzione di solidarietā č del tutto esclusa nel caso di rapporto obbligatorio con pluralitā di creditori (anche se essi invochino la medesima fonte del loro diritto nei confronti del debitore), salva la sola ipotesi di una espressa pattuizione di solidarietā da parte dei creditori stessi.